NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Articolo 11: Dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi
1. Il dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi esamina la scelta di realizzare o non realizzare un intervento, e/o le sue eventuali opzioni migliorative, di norma mediante la comparazione di alternative possibili.
2. Il dibattito pubblico ha come oggetto:
a) le opere pubbliche di interesse urbano generale di valore presunto superiore a EUR 5.000.000 (cinque milioni) e sino alle soglie previste dal DPCM n. 76/2018, ad esclusione degli interventi di manutenzione e delle opere di urbanizzazione e delle attrezzature per servizi comprese nell’ambito di procedimenti urbanistico-edilizi Il dibattito verte sul Piano di fattibilità tecnico economica dell’opera adottato dall’Amministrazione comunale, ed è propedeutico alla successiva progettazione definitiva.
b) interventi di progettazione condivisa di precisi distretti dell’ambiente urbano su cui siano previste dalla legge procedure di Valutazione ambientale strategica (Vas) o di Valutazione di impatto ambientale (Via) nell’ambito dei medesimi procedimenti;
c) la proposta di nuovi servizi o la progettazione condivisa di servizi pubblici esistenti o programmati, ad esempio di natura culturale, educativa, sociale, assistenziale, ambientale ed economica, ad esclusione di quelli compresi nell’ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi.
3. Il dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi è indetto:
a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale;
b) su istanza dei cittadini, sottoscritta validamente da cinquemila portatori dei diritti di partecipazione, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
c) quando ne facciano richiesta i Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei relativi Consiglieri, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della prima deliberazione municipale.
4. Il Dibattito pubblico si avvale di norma di un Coordinatore che ne stabilisce i modi e le forme di realizzazione, d'intesa con l'ufficio competente in materia di partecipazione e nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione. L'avvio avviene con la pubblicazione di un Patto Partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere. La durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di 4 settimane.
5. Allo svolgimento del dibattito pubblico si applicano le disposizioni dell’art. 10 comma 5 in quanto compatibili, e per quanto non previsto in questa sede, le disposizioni del DPCM n. 76/2018.
6. L’esito del dibattito pubblico consiste in un documento di sintesi, predisposto dal Coordinatore, contenente la rassegna completa delle diverse posizioni emerse e delle possibili soluzioni prospettate. Di norma, la durata dell’intero processo non deve superare i 60 giorni solari dalla data dell’indizione.
7. La relazione conclusiva include obbligatoriamente il parere dei Municipi interessati dalla sua materia, ed eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 5.
8. L'organo comunale competente delibera intorno agli esiti del Dibattito pubblico esprimendo la propria intenzione di confermare o meno la realizzazione dell'intervento, indicando le eventuali modifiche apportate e motivando laddove non intendesse accogliere le indicazioni emerse.
9. Tutti i materiali e i contributi prodotti sono pubblici e vengono pubblicati in Albo pretorio e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
Amendments (6)
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