NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 14: Convenzione dei cittadini
1. La Convenzione dei cittadini è il processo partecipativo con il quale un numero non superiore a mille cittadini, estratti a sorte, dibatte e delibera su temi di interesse pubblico e generale rientranti nelle competenze del Comune di Milano.
2. La Convenzione può essere chiamata a discutere i contenuti e lo schema di una deliberazione.
3. La Convenzione dei cittadini è indetta:
a) con deliberazione della Giunta o, nelle proprie materie di competenza, del Consiglio Comunale;
b) su istanza sottoscritta validamente da cinquemila cittadini, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
c) quando ne facciano richiesta i Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della prima deliberazione municipale. I Municipi prendono parte al processo partecipativo ai sensi dell’art. 5.
4. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione della delibera o di protocollazione dell’istanza di cui al comma precedente, l'ufficio competente in materia di partecipazione definisce tempi e modalità di funzionamento della Convenzione con la pubblicazione di un patto di partecipazione nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione. La Convenzione può esser composta e convocata solo a seguito della pubblicazione del patto.
5. I membri della Convenzione sono individuati tra i cittadini con il metodo del campionamento casuale, che è eseguito di norma dall'ufficio statistico del Comune. Il campionamento deve rispettare il rapporto paritario di genere, di età e di distribuzione territoriale in ciascun Municipio, mirando ad un appropriato grado di rappresentatività della popolazione cittadina.
6. La conduzione della Convenzione si compone di quattro fasi successive dedicate:
- 1. all'impostazione dei lavori e alla elezione di un eventuale portavoce designato e due portavoce supplenti;
- 2. alla formazione sulle materie oggetto della Convenzione;
- 3. al dibattito dei contributi dei membri e degli invitati;
- 4. alle deliberazioni finali, alle quali la Convezione può giungere mediante un sistema di voto, palese o segreto. La Convenzione delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7. La Convenzione riceve supporto organizzativo da parte dell'Amministrazione comunale per agevolarne i lavori e può avvalersi, per gli aspetti di merito, di un comitato scientifico individuato mediante procedura pubblica senza corresponsione di emolumenti. Alla fase dibattimentale partecipano di diritto gli organi tecnici comunali competenti per materia, con funzione di consulenza e valutazione delle proposte, in ordine alla fattibilità e alla sostenibilità tecnica ed economica.
8. Tutte le attività, i materiali e i contributi prodotti nel corso della Convenzione sono pubblici e consultabili sulla piattaforma partecipativa.
9. L'esito dei lavori della Convenzione dei cittadini consiste nell’elaborazione di un documento contenente tutti i contributi prodotti durante il suo svolgimento e le deliberazioni assunte. Sul predetto documento, entro 3 mesi dalla sua trasmissione all’ufficio competente in materia di partecipazione, è chiamata a pronunciarsi la Giunta o il Consiglio Comunale, in relazione alle proprie competenze, esprimendo le proprie valutazioni.
Amendments (3)
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