NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 15: Bilancio partecipativo
1. I cittadini, mediante il bilancio partecipativo, propongono e scelgono uno o più progetti di rigenerazione, rivitalizzazione di specifici distretti e consistenze dell’ambiente urbano da realizzare ad opera dell'Amministrazione comunale. Le scelte effettuate dai cittadini con il bilancio partecipativo sono vincolanti per l’Amministrazione comunale. Il bilancio partecipativo può riguardare non solo il territorio, ma anche i servizi che vi si possono installare, eventualmente con un progetto comune.
I Municipi prendono parte al bilancio partecipativo ai sensi dell’art. 5 con facoltà di proporre misure per stabilire le migliori modalità di coinvolgimento della comunità locale e migliorare la qualità dei progetti.
2. Il bilancio comunale individua l’ammontare delle risorse finanziarie destinate al bilancio partecipativo per ogni annualità, sia per gli investimenti che per la spesa corrente. La Giunta Comunale dà avvio alla procedura per il bilancio partecipativo e stabilisce con propri indirizzi la frequenza, le modalità di realizzazione del processo e la ripartizione territoriale delle risorse disponibili. La procedura per il bilancio partecipativo non può essere indetta nell'ultimo anno di mandato del Sindaco.
3. Gli interventi selezionati attraverso il bilancio partecipativo possono essere finanziati anche ricorrendo al contributo di soggetti esterni all'Amministrazione.
4. L'ufficio competente in materia di partecipazione ne stabilisce i modi e le forme, nel rispetto dei principi del presente regolamento e delle discipline qui previste, attraverso la definizione e la pubblicazione di linee guida operative che indichino i tempi e le modalità di partecipazione e gli esiti che saranno prodotti.
5. Il processo del bilancio partecipativo si snoda attraverso le seguenti macrofasi:
a) raccolta delle proposte progettuali: Le proposte vengono presentate corredate da un documento illustrativo sintetico;
b) confronto tecnico preliminare: le proposte sono oggetto di un confronto tra i proponenti e i tecnici comunali competenti per materia per valutarne la realizzabilità di massima e la compatibilità con la programmazione comunale.
c) prima selezione pubblica: le proposte progettuali sono sottoposte al giudizio dei cittadini per ottenere una graduatoria indicativa del loro gradimento e operarne una selezione.
d) confronto tecnico finale: le proposte che hanno superato la selezione sono sottoposte ad una attività di co progettazione cui partecipano i promotori e i tecnici comunali competenti per materia per la loro definizione e messa a punto.
e) selezione conclusiva: le proposte che hanno superato le fasi precedenti vengono sottoposte al voto dei cittadini per la selezione degli interventi che saranno realizzati.
f) progettazione esecutiva: i proponenti dei progetti selezionati e gli uffici tecnici incaricati concordano le caratteristiche progettuali fino alla fase della progettazione esecutiva
g) realizzazione e monitoraggio: le successive fasi di appalto, cantierizzazione e realizzazione delle opere sono rendicontate e presentate pubblicamente anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione.
6. i dati anonimizzati del processo partecipativo e i relativi indicatori di valutazione sono pubblicati in formato aperto e riutilizzabile a fine di analisi e ricerca.
Amendments (5)
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