NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 19: Presentazione della proposta di deliberazione d’iniziativa popolare da parte dei cittadini
1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere redatta con indicazione dell’oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo. Per facilitarne la redazione sarà reso disponibile apposito schema di proposta di deliberazione sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
2. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 250 (duecentocinquanta) proponenti, con firma autenticata a sensi di legge, e deve essere presentata all’Ufficio competente in materia di partecipazione
La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi.
3. Entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della proposta l'Ufficio Elettorale verifica validità delle firme ai sensi dell'art 3 con le modalità indicate all'art. 4 comma 2.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata la non conformità della proposta di deliberazione a quanto previsto nel precedente comma 1 ovvero l’insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione l’Ufficio competente in materia di partecipazione invita i soggetti interessati a modificare il testo della proposta o ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Decorso tale ultimo termine senza che le modifiche e/o integrazioni siano state presentate, l’Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l’improcedibilità della proposta di deliberazione. In caso di integrazione delle firme, consentita una sola volta, procede alle verifiche indicate al comma precedente.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione o della presentazione delle modifiche o integrazioni richieste, l’Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati il positivo riscontro e trasmette proposta di deliberazione al Collegio dei Garanti, che ne decide l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 21, comma 3, dello Statuto comunale. A tal fine vengono computate anche le firme raccolte ai sensi del precedente comma 2 e validate dagli Uffici comunali.
La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi.
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