NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
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Articolo 21: Decisione del Collegio dei Garanti
1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l’inammissibilità della proposta di deliberazione nei seguenti casi:
a) quando la proposta di deliberazione riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
b) quando la proposta di deliberazione sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto, fatte salve le proposte di modifica dello Statuto stesso;
c) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 21 abbia avuto esito negativo;
d) quando la proposta di deliberazione comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.
2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della proposta.
3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 20, comma 3.
4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell’ufficio competente in materia di partecipazione nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale ed all’Ufficio Elettorale. La decisione è, altresì, pubblicata entro i successivi 5 (cinque) giorni sulla piattaforma digitale per la partecipazione, unitamente al testo della proposta di deliberazione sul quale sarà possibile attivare la raccolta delle sottoscrizioni.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione, i proponenti possono apportare alla proposta di deliberazione – per una sola volta - le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la proposta di deliberazione dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 19 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa verifica della fattibilità da parte dei Settori competenti. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.
6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della proposta di deliberazione ritenuti ammissibili, ove separatamente formulati. La proposta di deliberazione potrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 19, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.
Esmenes (1)
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