NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 27: Presentazione della richiesta di Referendum da parte di cittadini
1. La richiesta di referendum, sottoscritta dal Proponente deve essere presentata all’Ufficio competente in materia di partecipazione corredata da almeno 1000 (mille) firme, autenticate a sensi di legge o apposte tramite la piattaforma digitale per la partecipazione, secondo l'art. 4 commi 1 e 2, ai fini della verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti. La richiesta deve essere redatta con l’esatta indicazione della tipologia di referendum richiesto (consultivo, propositivo, abrogativo) e del relativo quesito.
2. In particolare, il quesito referendario deve esplicitare:
a) nel caso di referendum consultivo: l’orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
b) nel caso di referendum propositivo: l’atto, il provvedimento o il parere di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
c) nel caso di referendum abrogativo: la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l’identificazione, sulla cui eliminazione dall’ordinamento comunale la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.
3. L'Ufficio elettorale verifica la regolarità e il numero delle firme apposte in formato cartaceo e digitale entro 30 giorni dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, secondo le indicazioni previste all'art. 4 comma 2, e comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente in materia di partecipazione.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l’insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, l’Ufficio Elettorale comunale - entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla protocollazione della richiesta di referendum - invita i soggetti interessati ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta di integrazione. Il termine di 20 (venti) giorni si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l’irregolarità, l’Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati e all’Ufficio competente in materia di partecipazione l’improcedibilità della richiesta di referendum.
5. Nel caso di referendum abrogativo l’Ufficio Elettorale comunale verifica, altresì, che non sia decorso il termine di 120 giorni dall’esecutività della deliberazione oggetto di referendum e, qualora sia decorso, ne comunica l’improcedibilità ai soggetti interessati e all’Ufficio competente in materia di partecipazione.
6. Prima della presentazione della richiesta di referendum all’Ufficio Elettorale comunale, all’Ufficio competente in materia di partecipazione i soggetti Promotori hanno facoltà di consultare il Collegio dei Garanti di cui all’art. 21 dello Statuto comunale ai fini della formulazione del quesito referendario.
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