NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 28: Verifica della fattibilità tecnica e contabile
1. Accertata la regolarità delle firme presentate, ai sensi dell’articolo 28 comma 3, l'Ufficio competente in materia di partecipazione provvede ad inoltrare la richiesta di referendum alle Direzioni competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile della medesima, prevista dall’articolo 15 comma 3 dello Statuto, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale.
2. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.
3. La richiesta di Referendum è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.
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