NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
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Art. 32: Iniziativa referendaria dei Municipi
1. Al fine della presentazione della richiesta di Referendum consultivo ed abrogativo di cui all’art. 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, il Municipio che delibera per primo trasmette la propria deliberazione agli altri Consigli di Municipio invitandoli ad aderire, e nomina un Consigliere delegato per la presentazione al Comune della richiesta stessa. Gli altri Consigli che fanno propria la richiesta nominano anch'essi un proprio delegato. L'ultima delle deliberazioni deve essere adottata non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della prima deliberazione, e comunque, nel caso di referendum abrogativo, entro i 120 (centoventi) giorni dall’esecutività della deliberazione oggetto di referendum, pena l’improcedibilità della richiesta.
2. La richiesta di referendum in oggetto dev’essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale che, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, procede alla verifica del rispetto dei termini di cui al comma precedente e delle maggioranze previste dall’articolo 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, dandone comunicazione al Consigliere di Municipio a tal fine delegato.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo il procedimento è disciplinato dagli articoli precedenti, intendendosi sostituito l’Ufficio Elettorale con la Direzione competente in materia di decentramento.
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