NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 38: Costituzione dell’Ufficio Elettorale di sezione e operazioni di votazione
1. Il giorno della votazione l'Ufficio Elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari all’apertura delle votazioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fatta esclusione per le giornate di festività religiosa della Chiesa cattolica o di confessioni diverse, pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno.
3. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Possono altresì essere stabilite, con ordinanza del Sindaco, per tutte o parte delle Sezioni, modalità di voto elettronico atte a garantire la segretezza, la fedele registrazione e la inalterabilità del voto espresso dal singolo elettore.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, i rappresentanti designati dai Promotori e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dai Promotori o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.
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