RIATTIVAZIONE DIFENSORE CIVICO
Petizione rivolta al Comune
RIATTIVAZIONE DIFENSORE CIVICO
RIATTIVAZIONE DIFENSORE CIVICO
PREMESSO CHE
Nello statuto attuale del Comune di Milano sono presenti negli art.18-19-20 i seguenti testi:
ART. 18
(Difensore civico)
1. Il difensore civico tutela i cittadini singoli o associati nei confronti della Amministrazione comunale e degli enti o organismi controllati dal Comune, nonché, sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche. A tal fine è designato tra cittadini dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa i quali per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti diano garanzia di indipendenza e correttezza.
2. A tal fine il difensore civico:
- accede agli atti e alle strutture delle amministrazioni di cui al comma 1 senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, fermo restando l'obbligo del difensore civico di osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
- trasmette agli organi competenti i propri rilievi, ai quali è data risposta motivata entro i termini fissati dal Regolamento;
- formula eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti;
- convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi;
- può richiedere agli organi competenti l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni; gli organi competenti sono tenuti ad esercitare tale azione entro i termini stabiliti dal Regolamento, dandone immediata notizia al difensore civico.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il difensore civico dispone di una propria struttura organizzativa con personale e risorse finanziarie adeguati.
4. Il difensore civico può coordinare la propria attività con quella di altri difensori civici e con quello regionale, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni; può altresì segnalare le disfunzioni lamentate alle pubbliche amministrazioni o società concessionarie di pubblici servizi operanti nell'ambito del territorio comunale. .
ART. 19
(Elezione del difensore civico)
1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio in apposita seduta, a maggioranza dei 3/4 dei componenti nelle prime tre votazioni e dei 2/3 dei componenti nelle successive.
2. Non sono eleggibili coloro che:
a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) siano stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo o per un Consiglio regionale, provinciale o comunale, o siano amministratori o garanti di unità sanitaria locale, ovvero amministratori di enti od organismi controllati dal Comune;
c) abbiano ricoperto nei precedenti 5 anni la carica di Sindaco o Assessore del Comune di Milano;
d) nell'esercizio di una attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione comunale;
e) siano dipendenti comunali;
f) il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o Gruppi politici.
3. Le candidature alla carica di difensore civico sono proposte dai Consiglieri comunali, da un numero di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, dagli enti e associazioni di cui all'art. 8. Nei modi e nei termini fissati dal Regolamento, cittadini, enti ed associazioni possono formulare eventuali rilievi.
4. Il difensore civico resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore.
5. L'incarico del difensore civico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività o incarichi che possono comportare conflitto d'interesse col Comune.
6. Il trattamento economico del difensore civico e le risorse di mezzi e personale a sua disposizione sono determinati dal Regolamento.
7. Il difensore civico cessa dalla carica:
a) per dimissioni;
b) per decadenza, per motivi di ineleggibilità o incompatibilità;
c) per revoca da parte del Consiglio comunale.
Il Regolamento disciplina le relative procedure.
ART. 20
(Rapporti del difensore civico col Consiglio)
1. Il difensore civico trasmette annualmente al Consiglio una relazione di cui il Regolamento indica i contenuti necessari. Le relazioni del difensore civico sono discusse dal Consiglio comunale entro il mese di marzo di ogni anno.
2. Il difensore civico viene sentito dal Consiglio o dalle sue Commissioni quando essi lo ritengono opportuno. In caso di particolare importanza o urgenza il difensore civico a suo insindacabile giudizio può inoltrare una relazione al Consiglio che provvede a discuterne in merito entro trenta giorni dalla richiesta.
CONSIDERATO CHE
1) Nel silenzio generale degli organi di informazione e nel disinteresse totale di TUTTE le forze politiche nel mese di maggio 2010 si è dato atto alla seguente direttiva nazionale con le inevitabili ripercussioni subito attuate per la nostra Città Metropolitana:
L'articolo 2 della legge finanziaria 191/2009 ha inserito il taglio dei difensori civici nel capitolo dei risparmi per la politica. "A Milano l'incarico del difensore civico è scaduto da oltre un anno -spiegano da Palazzo Marino- e ha continuato a operare in regime di proroga". Con una serie di interventi normativi a livello nazionale, è stato stabilito che dal 28 marzo 2010 potessero restare attivi solo i difensori civici che non avevano ancora concluso il loro mandato. "E per il difensore civico di Milano, i termini sono scaduti l'8 febbraio 2009. Se questa è la normativa nazionale, al Comune non resta che adeguarsi".
2) Nel medesimo silenzio generale degli organi di informazione anche il DIFENSORE CIVICO REGIONALE , eletto il 03/05/2017, che avrebbe nei fatti dovuto sostituire la figura del Difensore Civico del Comune di Milano, è stato considerato decaduto da sentenza del Consiglio di Stato per insufficienti titoli di istruzione con un tempismo di analisi dettagliata degli stessi assolutamente inadeguato e colpevole.
SI PROPONE
(con effetto deliberativo a numero raccolta firme di legge raggiunto)
1. La convocazione di Assemblee dei Cittadini in ogni singolo Municipio con adeguata diffusione degli eventi attraverso organi di stampa e spazi web istituzionali (come da art.20 del Regolamento Municipale in merito alla “Funzione di relazione, informazione e comunicazione con i Cittadini”) ove i proponenti della Petizione presentino alla Cittadinanza il loro progetto di Rinnovo dell’Istituzione del Difensore Civico di Milano Città Metropolitana
2. La raccolta dettagliata degli esiti degli incontri e delle delibere prese dalle singole Assemblee dei Cittadini di cui al punto 1 nel pieno rispetto delle regole sancite nell’attuale Regolamento Comunale degli Strumenti di Partecipazione, oggi in sede di revisione ed implementazione in ambito del Consiglio Comunale
3. L’apertura di un tavolo di lavoro con l’Amministrazione eletta per la riorganizzazione e ripresa delle attività istituzionali del DIFENSORE CIVICO nella nuova forma/organizzazione emersa dal confronto con la cittadinanza
PRIMA FIRMA: Luca Vinti
(in rappresentanza Lista Civica Milano Inizia Qui)
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