NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Articolo 5: Modalità operative di gestione dei processi partecipativi
1. I processi partecipativi oggetto del presente regolamento sono attivati o dai cittadini o dall'Amministrazione comunale. I processi partecipativi si svolgono, dall'indizione alla conclusione, in un periodo possibilmente compreso tra le 4 e le 16 settimane, contemporaneamente con l’eventuale procedura di espressione di parere da parte di altri organi, se prevista.
Ogni processo partecipativo è presentato al Municipio interessato per territorio, o alla Conferenza dei Presidenti di Municipio se la tematica ha valenza cittadina generale, per concordare le modalità operative di pianificazione e gestione del processo, con gli stessi tempi indicati al comma 3.
2. Per attivare i processi partecipativi i cittadini presentano all'Amministrazione un'istanza con le modalità previste dalla disciplina dei singoli istituti.
Fatta salva ogni disciplina specifica, l'istanza deve contenere:
a) una lista di sottoscrittori, nel numero previsto dal singolo istituto di cui si chiede l’attivazione, fra i cittadini ai sensi dell'art. 3; l'indicazione di un numero di rappresentanti dei sottoscrittori non superiore a tre;
b) Il tema da sottoporre al processo partecipativo, illustrato con opportuna ampiezza, chiara indicazione delle motivazioni che sostengono la richiesta e degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'interesse generale;
c) il tipo di istituto da attivare, con eventuali richieste di particolari modalità di gestione, munite di specifica giustificazione, e un'indicazione di massima della durata del processo; nel caso di un processo partecipativo sperimentale è necessaria una esposizione chiara della metodologia applicativa, la stima degli oneri gestionali, e l’eventuale l'illustrazione di significativi casi nel contesto nazionale o internazionale;
d) esigenze informative e documentali da soddisfare.
3. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione dell'istanza l'Ufficio competente in materia di partecipazione convoca i rappresentanti dei sottoscrittori e i dirigenti competenti per materia per dare avvio all'istruttoria che conduce alla formulazione e alla stipulazione del "patto partecipativo", nel rispetto del presente regolamento, concordando lo sviluppo dell'istruttoria con i promotori.
L'istruttoria si conclude entro trenta giorni lavorativi, salvo specifiche e motivate esigenze di prolungamento.
4. Nel caso l'istanza sia incompleta o richieda parziale approfondimento, l'ufficio competente in materia di partecipazione collabora con i promotori offrendo supporto amministrativo al superamento delle criticità riscontrate entro e non oltre ulteriori 15 giorni lavorativi.
5. Ai sensi dell'art. 1, l'esito dell'istruttoria è la stipula di un patto di partecipazione tra l’Amministrazione, per il tramite dell’ufficio competente in materia di partecipazione, e i promotori.
Nel caso in cui un istituto di partecipazione sia attivato per impulso dell'Amministrazione, l'ufficio competente redige un patto di partecipazione in analogia al caso precedente.
In entrambe le circostanze la Giunta comunale può esprimere indirizzi propedeutici alla stipula del patto.
6. Ogni istituto partecipativo deliberativo prevede:
a) un documento contenente tutti i contributi prodotti nel corso del processo partecipativo; nella loro autonomia, i Municipi possono partecipare, con deliberazione dell’organo consigliare, ai processi partecipativi di cui agli artt. 11-15, formulando proprie osservazioni;
b) un documento dell'Amministrazione con la valutazione dei contributi prodotti e l'impatto sulle decisioni da assumere;
c) la relazione finale del coordinatore, ove individuato, contenente i documenti di cui alle lettere a) e b) e un dettagliato resoconto dello svolgimento del processo partecipativo, corredato dai dati necessari alla valutazione della qualità delle operazioni. La relazione finale è redatta dal coordinatore nominato ai sensi dell'art. 9, o altrimenti, in assenza del coordinatore, il documento finale è redatto dall'Ufficio competente in materia di partecipazione.
Tutti questi documenti sono trasmessi al Collegio dei Garanti per quanto di competenza.
7. Tutti questi materiali sono pubblicati in formato aperto sul sito dell'Amministrazione e conservati secondo le norme sull'archiviazione documentale nella pubblica Amministrazione.
8. L’Amministrazione comunale può opporsi all'attivazione di un processo partecipativo esclusivamente nel caso in cui la materia proposta:
a) sia già stata sottoposta ad altro processo partecipativo nel corso del medesimo mandato amministrativo;
b) non rientri nelle competenze comunali;
c) sia in conflitto con i principi della Costituzione, dello Statuto comunale e del presente regolamento;
d) contribuisca alla diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di esclusione sociale, di fanatismo, razzismo, odio e minaccia).
11. Per dirimere divergenze relative all'ammissibilità delle istanze di partecipazione e alle loro modalità realizzative, i proponenti rivolgono all’Amministrazione istanza di riesame in via di autotutela. Le istanze possono riguardare violazioni del presente regolamento, vizi di metodo, insufficienze di motivazione. L'istanza riceve risposta entro 7 giorni lavorativi dalla data di protocollazione.
Esmenes (5)
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