NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Processo concluso - Il Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare è stato modificato.
08/07/2021 - 23/07/2021
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Questa osservazione per la proposta è stata respinta.
Modifica a "Articolo 5: Modalità operative di gestione dei processi partecipativi"
Riferimento: MD-PROP-2021-07-917
Testo
Originale
-1. I processi partecipativi oggetto del presente regolamento sono attivati o dai cittadini o dall'Amministrazione comunale. I processi partecipativi si svolgono, dall'indizione alla conclusione, in un periodo possibilmente compreso tra le 4 e le 16 settimane, contemporaneamente con l’eventuale procedura di espressione di parere da parte di altri organi, se prevista.-Ogni processo partecipativo è presentato al Municipio interessato per territorio, o alla Conferenza dei Presidenti di Municipio se la tematica ha valenza cittadina generale, per concordare le modalità operative di pianificazione e gestione del processo, con gli stessi tempi indicati al comma 3.--2. Per attivare i processi partecipativi i cittadini presentano all'Amministrazione un'istanza con le modalità previste dalla disciplina dei singoli istituti.-Fatta salva ogni disciplina specifica, l'istanza deve contenere:-a) una lista di sottoscrittori, nel numero previsto dal singolo istituto di cui si chiede l’attivazione, fra i cittadini ai sensi dell'art. 3; l'indicazione di un numero di rappresentanti dei sottoscrittori non superiore a tre;-b) Il tema da sottoporre al processo partecipativo, illustrato con opportuna ampiezza, chiara indicazione delle motivazioni che sostengono la richiesta e degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'interesse generale;-c) il tipo di istituto da attivare, con eventuali richieste di particolari modalità di gestione, munite di specifica giustificazione, e un'indicazione di massima della durata del processo; nel caso di un processo partecipativo sperimentale è necessaria una esposizione chiara della metodologia applicativa, la stima degli oneri gestionali, e l’eventuale l'illustrazione di significativi casi nel contesto nazionale o internazionale;-d) esigenze informative e documentali da soddisfare.--3. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione dell'istanza l'Ufficio competente in materia di partecipazione convoca i rappresentanti dei sottoscrittori e i dirigenti competenti per materia per dare avvio all'istruttoria che conduce alla formulazione e alla stipulazione del "patto partecipativo", nel rispetto del presente regolamento, concordando lo sviluppo dell'istruttoria con i promotori.-L'istruttoria si conclude entro trenta giorni lavorativi, salvo specifiche e motivate esigenze di prolungamento.--4. Nel caso l'istanza sia incompleta o richieda parziale approfondimento, l'ufficio competente in materia di partecipazione collabora con i promotori offrendo supporto amministrativo al superamento delle criticità riscontrate entro e non oltre ulteriori 15 giorni lavorativi.--5. Ai sensi dell'art. 1, l'esito dell'istruttoria è la stipula di un patto di partecipazione tra l’Amministrazione, per il tramite dell’ufficio competente in materia di partecipazione, e i promotori.-Nel caso in cui un istituto di partecipazione sia attivato per impulso dell'Amministrazione, l'ufficio competente redige un patto di partecipazione in analogia al caso precedente.-In entrambe le circostanze la Giunta comunale può esprimere indirizzi propedeutici alla stipula del patto.--6. Ogni istituto partecipativo deliberativo prevede:-a) un documento contenente tutti i contributi prodotti nel corso del processo partecipativo; nella loro autonomia, i Municipi possono partecipare, con deliberazione dell’organo consigliare, ai processi partecipativi di cui agli artt. 11-15, formulando proprie osservazioni;-b) un documento dell'Amministrazione con la valutazione dei contributi prodotti e l'impatto sulle decisioni da assumere;-c) la relazione finale del coordinatore, ove individuato, contenente i documenti di cui alle lettere a) e b) e un dettagliato resoconto dello svolgimento del processo partecipativo, corredato dai dati necessari alla valutazione della qualità delle operazioni. La relazione finale è redatta dal coordinatore nominato ai sensi dell'art. 9, o altrimenti, in assenza del coordinatore, il documento finale è redatto dall'Ufficio competente in materia di partecipazione.-Tutti questi documenti sono trasmessi al Collegio dei Garanti per quanto di competenza.--7. Tutti questi materiali sono pubblicati in formato aperto sul sito dell'Amministrazione e conservati secondo le norme sull'archiviazione documentale nella pubblica Amministrazione.--8. L’Amministrazione comunale può opporsi all'attivazione di un processo partecipativo esclusivamente nel caso in cui la materia proposta:-a) sia già stata sottoposta ad altro processo partecipativo nel corso del medesimo mandato amministrativo;-b) non rientri nelle competenze comunali;-c) sia in conflitto con i principi della Costituzione, dello Statuto comunale e del presente regolamento;-d) contribuisca alla diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di esclusione sociale, di fanatismo, razzismo, odio e minaccia).--11. Per dirimere divergenze relative all'ammissibilità delle istanze di partecipazione e alle loro modalità realizzative, i proponenti rivolgono all’Amministrazione istanza di riesame in via di autotutela. Le istanze possono riguardare violazioni del presente regolamento, vizi di metodo, insufficienze di motivazione. L'istanza riceve risposta entro 7 giorni lavorativi dalla data di protocollazione.
Osservazione
- +Questo articolo contrasta con il diritto alla partecipazione
Risposta dell'Amministrazione
L'osservazione non contiene elementi propositivi e pertanto non viene presa in considerazione
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Lo Staff di Milano Partecipa
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