NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Articolo 7: Collegio dei Garanti e forme di tutela della partecipazione
1. Il Collegio dei garanti è un organo indipendente dell'Amministrazione comunale. Ha compiti di:
- consulenza metodologica, coordinamento, monitoraggio delle attività in corso; - valutazione della qualità delle politiche partecipative e proposta di misure di sviluppo;
- controllo dell'applicazione imparziale degli istituti di partecipazione;
- composizione bonaria delle divergenze che ne dipendono.
Il collegio collabora con l'ufficio competente, con il coordinatore del dibattito pubblico e con il Responsabile per la trasparenza del Comune di Milano, ove da questi richiesto.
2. Per l'esercizio di queste funzioni il Collegio può essere integrato da un comitato di due membri, scelti dal Comune di Milano fra esperti in materie di partecipazione, con rispetto della parità di genere, purché esenti da conflitti di interesse. Questo incarico non dà luogo a retribuzione.
3. l’Amministrazione comunica tempestivamente al Collegio dei Garanti lo stato dei processi partecipativi richiesti e in corso, al fine di agevolare l'esercizio delle sue funzioni. La comunicazione è corredata da una dettagliata descrizione delle finalità, del tema e della procedura relative ad ogni processo partecipativo.
4. Nel caso l'istanza di partecipazione fosse respinta dall’Amministrazione, può essere presentata al Collegio dei Garanti un’istanza di riesame motivata e redatta per iscritto, nella quale i firmatari esprimono altresì la volontà di conformarsi al parere del collegio. L’istanza di riesame è pubblicata sul sito istituzionale del Comune il primo giorno utile dopo il suo ricevimento. La procedura contestata viene sospesa d’ufficio per il tempo concesso al collegio per esprimersi, che di norma non può superare i 15 giorni solari.
5. Il Collegio, esaminate le ragioni poste a sostegno dell’istanza delle parti, procede in prima istanza alla composizione bonaria della divergenza per salvaguardare il processo partecipativo, indicando opportuni correttivi. Le parti possono essere audite su richiesta delle stesse o del Collegio.
6. La decisione del Collegio resa nei termini di cui ai commi precedenti, con le relative motivazioni, è comunicata alle parti entro i successivi 5 giorni lavorativi ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune. I processi riesaminati dal Collegio con esito negativo non possono esser riproposti nell’arco del medesimo mandato amministrativo.
7. In caso di insorgenza di controversie sulle modalità applicative delle regole contenute nel "Regolamento recante la Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini attivi alla Cura, alla Gestione condivisa e alla Rigenerazione dei Beni comuni urbani", i cittadini sottoscrittori dei patti di collaborazione possono chiedere l’intervento del Collegio dei Garanti, che esprimerà il proprio parere al riguardo ai fini di una composizione bonaria della controversia, ferma restando la competenza della funzione dirigenziale in merito alla decisione finale da assumere.
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