NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
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Art. 29: Decisione del Collegio dei Garanti
1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente la inammissibilità della richiesta di Referendum nei seguenti casi:
a) quando il quesito referendario abbia ad oggetto gli atti o i provvedimenti di cui all’articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale;
b) quando il quesito referendario riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
c) quando il quesito referendario sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con lo Statuto;
d) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui ai precedenti articoli 28 e 29 abbia avuto esito negativo;
e) quando il quesito referendario comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.
2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della richiesta.
3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 29, comma 3.
4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell’Ufficio competente in materia di partecipazione, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. La decisione è, altresì, pubblicata sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione unitamente al testo del quesito referendario.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione – e per una sola volta - i promotori possono apportare alla richiesta di referendum le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la richiesta di referendum dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 28 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa acquisizione della verifica di fattibilità tecnica e/o contabile. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.
6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. e), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della richiesta ritenuti ammissibili, ove separatamente proposti. La richiesta potrà essere ripresentata con la modalità di cui al precedente articolo 28, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.
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