NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
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Art. 37: Uffici Elettorali
1. L'Ufficio Elettorale di sezione, ai fini del Referendum popolare comunale, è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio Comunale. Per le sezioni nella cui circoscrizione rientrano ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, o vi siano elettori con diritto al voto domiciliare, è nominato un ulteriore scrutatore.
2. L'Ufficio Elettorale centrale, ai fini del Referendum, è presieduto da un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Milano ed è composto da altri due membri designati rispettivamente dal Prefetto e dal Sindaco, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del Referendum, scelti fra gli elettori idonei all'ufficio di membro dell'Ufficio Elettorale di sezione. Le funzioni di Segretario dell'ufficio sono svolte dal Direttore del Settore Servizi Civici o da altro Dirigente, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
3. I componenti degli Uffici Elettorali hanno diritto ad una indennità pari a quella prevista per i componenti degli Uffici Elettorali ai fini della elezione del Consiglio Comunale.
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Milano Partecipa Staff
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