NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 39: Scrutini ed esito della votazione
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.
2. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle medesime presso l’Ufficio Elettorale del Comune.
3. Di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio elettorale di sezione è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate.
4. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente Titolo.
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