NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
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Art. 42: Consulte cittadine
1. Le Consulte cittadine, istituite per ambiti e materie specifici e funzionanti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, sono composte da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), determinato con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’esecutività della suddetta deliberazione consiliare viene pubblicato apposito bando contenente le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i requisiti richiesti ed i criteri mediante cui esse saranno valutate. Possono chiedere di far parte della Consulta cittadina gli Enti, gli Organismi Cittadini e le Associazioni di cui all'articolo 7 dello Statuto nonché le Organizzazioni Sindacali e di Categoria operanti nei Settori di attività della Consulta stessa. Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione.
3. Le candidature sono valutate, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, da una Commissione tecnica composta dal Dirigente e da due funzionari del Settore competente per materia. Le risultanze della verifica sono trasmesse al Sindaco ed alla Commissione Consiliare competente, individuata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, nomina i componenti della Consulta tra le persone le cui candidature siano state ritenute ammissibili in sede istruttoria, avendo cura che sia rispettato l'equilibrio di genere. Per ogni Ente, Associazione e Organizzazione Sindacale e di Categoria non può essere designato più di un rappresentante.
5. Le Consulte eleggono nel proprio seno un Presidente – incaricato di coordinarne i lavori e di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale – ed un VicePresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
6. Le Consulte si riuniscono in via ordinaria ogni 3 (tre) mesi, e in via straordinaria qualora: a) si tratti di proposte di deliberazione per le quali il provvedimento istitutivo ne abbia stabilito il parere obbligatorio, b) per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato, o c) su richiesta della metà più uno dei suoi membri.
7. Qualora il parere della Consulta sia obbligatorio ai sensi del precedente comma 6, esso deve essere allegato alla proposta di delibera di adozione del provvedimento e reso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale. In caso di parere non reso nei suddetti termini, ne viene fatta menzione nella proposta di deliberazione.
8. In occasione delle riunioni, l'Amministrazione mette a disposizione della Consulta locali idonei e fornisce, con congruo anticipo, gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di competenza.
9. Le sedute della Consulta sono pubbliche, fatto salvo quanto diversamente disposto dal proprio Presidente. I soggetti terzi possono eseguire foto o riprese audio video degli Amministratori, dei membri delle Consulte e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente autorizzati dal Presidente, al quale rivolgono specifica richiesta scritta per la singola seduta in svolgimento o per più sedute.
Le richieste pervenute entro 24 ore dall’inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell’inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente. Per ogni altro aspetto relativo alle riprese audiovisive, si fa riferimento al relativo Regolamento comunale.
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