NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 10: Istruttoria pubblica
1. Mediante l’istruttoria pubblica sono aperti al contributo di tutti i cittadini i seguenti provvedimenti:
a) modifiche statutarie;
b) regolamenti comunali, ad esclusione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, dei provvedimenti in materia patrimoniale, finanziaria e tributaria, del regolamento edilizio, salva diversa deliberazione del Consiglio;
c) piani strategici in materia di ambiente, mobilità, servizi alla persona ed edilizia popolare, ove il processo partecipativo non sia già previsto da altra fonte normativa;
c) interventi, pubblici e privati, determinati da leggi e procedure speciali che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente e che prevedono l’espressione di un parere di conformità urbanistica da parte dell’Amministrazione comunale con eventuale adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente, ferme restando le condizioni di cui all’art. 5.
I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati tempestivamente sulla piattaforma partecipativa per consentire ai cittadini di richiedere l'attivazione dell’istruttoria pubblica.
Nel rispetto delle prerogative del Consiglio l’istruttoria pubblica si svolge tra l’adozione/proposta del provvedimento da parte della Giunta comunale e l’approvazione da parte del Consiglio.
2. L’istruttoria pubblica è indetta:
a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze;
b) su istanza sottoscritta validamente da cinquemila portatori dei diritti di partecipazione, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; le sottoscrizioni debbono essere raccolte entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della proposta sulla piattaforma di partecipazione, e la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
c) quando ne facciano richiesta 6 Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi Consiglieri, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della prima deliberazione municipale.
3. L'ufficio competente in materia di partecipazione stabilisce i modi e le forme dell'istruttoria, nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione, con la pubblicazione di un Patto Partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere. La durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di 4 settimane.
4. L’istruttoria pubblica è convocata con avviso pubblico diretto a tutti i cittadini, recante le indicazioni per la consultazione anche in formato digitale del provvedimento oggetto di dibattito, del Patto Partecipativo, dei materiali informativi, di consultazione e di approfondimento, nonché dei contributi prodotti nel corso del processo.
5. L'istruttoria pubblica si compone di quattro fasi:
a) indizione: l'istruttoria viene presentata insieme agli elementi fondamentali oggetto di discussione;
b) dibattimento. Consiste nella raccolta di contributi, aperti al confronto fra cittadini, mirato all'elaborazione di proposte di modifica puntuale da applicare al testo del provvedimento. A questa fase partecipano di diritto gli organi tecnici comunali competenti per materia, con funzione di approfondimento e valutazione tecnica contestuale delle proposte. Possono essere attivati tavoli di dibattimento dedicati ad esperti esterni all'Amministrazione comunale e a portatori di interesse, individuati con riguardo al massimo pluralismo; il dibattito può essere gestito da un coordinatore ai sensi dell'art. 9.
c) valutazione: le proposte di modifica da recare al testo del provvedimento possono essere sottoposte, attraverso le funzioni della piattaforma digitale per la partecipazione, al gradimento da parte dei partecipanti, con modalità analogica o digitale, sia mediante sistemi di votazione; in questo caso la deliberazione avviene a maggioranza semplice.
d) conclusione: l'ufficio comunale competente per la partecipazione riassume in un documento conclusivo una sintesi che dia conto del percorso, delle opinioni emerse e delle osservazioni ricevute, raccogliendo dagli organi comunali competenti per materia un'indicazione favorevole o contraria all'accoglimento delle proposte, e in caso di diniego con motivazione scritta individuale o sintetica, che sarà trasmessa ai proponenti e all’organo competente all’approvazione in via definitiva.
Amendments (5)
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