NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Processo concluso - Il Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare è stato modificato.
08/07/2021 - 23/07/2021
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Questa osservazione per la proposta è stata respinta.
Modifica a "Articolo 11: Dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi"
Riferimento: MD-PROP-2021-07-936
Testo
Originale
-1. Il dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi esamina la scelta di realizzare o non realizzare un intervento, e/o le sue eventuali opzioni migliorative, di norma mediante la comparazione di alternative possibili.--2. Il dibattito pubblico ha come oggetto:-a) le opere pubbliche di interesse urbano generale di valore presunto superiore a EUR 5.000.000 (cinque milioni) e sino alle soglie previste dal DPCM n. 76/2018, ad esclusione degli interventi di manutenzione e delle opere di urbanizzazione e delle attrezzature per servizi comprese nell’ambito di procedimenti urbanistico-edilizi Il dibattito verte sul Piano di fattibilità tecnico economica dell’opera adottato dall’Amministrazione comunale, ed è propedeutico alla successiva progettazione definitiva.-b) interventi di progettazione condivisa di precisi distretti dell’ambiente urbano su cui siano previste dalla legge procedure di Valutazione ambientale strategica (Vas) o di Valutazione di impatto ambientale (Via) nell’ambito dei medesimi procedimenti;-c) la proposta di nuovi servizi o la progettazione condivisa di servizi pubblici esistenti o programmati, ad esempio di natura culturale, educativa, sociale, assistenziale, ambientale ed economica, ad esclusione di quelli compresi nell’ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi.--3. Il dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi è indetto:-a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale;-b) su istanza dei cittadini, sottoscritta validamente da cinquemila portatori dei diritti di partecipazione, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.-c) quando ne facciano richiesta i Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei relativi Consiglieri, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della prima deliberazione municipale.--4. Il Dibattito pubblico si avvale di norma di un Coordinatore che ne stabilisce i modi e le forme di realizzazione, d'intesa con l'ufficio competente in materia di partecipazione e nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione. L'avvio avviene con la pubblicazione di un Patto Partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere. La durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di 4 settimane.--5. Allo svolgimento del dibattito pubblico si applicano le disposizioni dell’art. 10 comma 5 in quanto compatibili, e per quanto non previsto in questa sede, le disposizioni del DPCM n. 76/2018.--6. L’esito del dibattito pubblico consiste in un documento di sintesi, predisposto dal Coordinatore, contenente la rassegna completa delle diverse posizioni emerse e delle possibili soluzioni prospettate. Di norma, la durata dell’intero processo non deve superare i 60 giorni solari dalla data dell’indizione.--7. La relazione conclusiva include obbligatoriamente il parere dei Municipi interessati dalla sua materia, ed eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 5.--8. L'organo comunale competente delibera intorno agli esiti del Dibattito pubblico esprimendo la propria intenzione di confermare o meno la realizzazione dell'intervento, indicando le eventuali modifiche apportate e motivando laddove non intendesse accogliere le indicazioni emerse.--9. Tutti i materiali e i contributi prodotti sono pubblici e vengono pubblicati in Albo pretorio e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
Osservazione
- +Al comma 1, tra le alternative possibili, si raccomanda di citare sempre l'opzione zero, presente anche in tutta la normativa VIA e nelle direttive EU sul tema, ossia la valutazione e il confronto con le altre ipotesi del non fare nulla. La ricerca di alternative non deve essere per forza "realizzativa".
Risposta dell'Amministrazione
La scelta di realizzare o non realizzare un intervento è prevista: dall'art. 11 comma 1 primo paragrafo.
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Lo Staff di Milano Partecipa
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