NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 22: Raccolta delle firme ai fini della discussione della proposta di deliberazione
1. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti abbia dichiarato ammissibile la proposta di deliberazione, con la comunicazione di cui al precedente articolo 21, comma 4, l’Ufficio competente in materia di partecipazione invita i soggetti interessati a raccogliere le 5.000 (cinquemila) firme necessarie per la procedibilità della proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 dello Statuto.
La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi. Tutte le verifiche inerenti sono effettuate ai sensi dell’art. 4 comma 2.
2. Le firme analogiche devono essere raccolte su fogli vidimati dall’Ufficio Elettorale in cui sia riportato il testo della proposta di deliberazione. I fogli devono contenere nella prima pagina lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell’Ufficio Elettorale e recare, altresì, i dati identificativi dei sottoscrittori (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma). Nella quarta pagina di ciascun foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte in fogli vidimati relativi alla presentazione di altre proposte di iniziativa popolare. I fogli vengono vidimati dall’Ufficio Elettorale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla presentazione. La raccolta delle 5.000 (cinquemila) firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l’Ufficio Elettorale nel termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla prima consegna dei fogli vidimati.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, l'Ufficio competente in materia di partecipazione, tramite l’Ufficio Elettorale, verifica la loro regolarità secondo quanto previsto dal precedente articolo 20, comma 6, e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.
4. Nel caso in cui sia stata accertata l’insufficienza o l’irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio competente in materia di partecipazione ne dà tempestiva comunicazione agli interessati affinché procedano alla regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine dei 90 (novanta) giorni previsto dal precedente comma 1.
Ove il termine di 90 (novanta) giorni sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione.
In tal caso, la proposta di deliberazione non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.
5. L’esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale ed all’Ufficio Elettorale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano, nonché sulla piattaforma digitale per i processi di partecipazione.
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