NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Art. 30: Raccolta, deposito e verifica delle firme
1. Nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla comunicazione di ammissibilità della richiesta di referendum, i Promotori provvedono a consegnare all’Ufficio Elettorale i fogli da vidimare il modello del foglio di raccolta firme che sarà utilizzato per la raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme previste dall’art. 12, comma 1, dello Statuto comunale. Entro il medesimo termine l'Amministrazione provvede ad attivare la piattaforma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni.
2. Il foglio per la raccolta firme in modalità cartacea deve contenere nella prima pagina il testo integrale della proposta e le indicazioni relative ai sottoscrittori: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma; nella quarta pagina del foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte al fine della presentazione di altre richieste di referendum. La conformità del modello a quanto previsto dal regolamento è verificata dall’Ufficio competente in materia di partecipazione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua presentazione e comunicata ai promotori con l'invito a procedere alla raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme di cui al primo comma. Da tale comunicazione decorre il termine dei 120 (centoventi) giorni solari previsto dall’art. 12, comma 2, dello Statuto comunale per il deposito delle medesime firme presso l'ufficio competente in materia di partecipazione.
3. La raccolta firme, per qualunque tipologia di referendum, può avvenire mediante la piattaforma digitale per la partecipazione, secondo le modalità indicate all'art. 4 e i termini le modalità operative illustrate nelle specifiche di servizio della piattaforma digitale.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito delle firme, l’Ufficio Elettorale procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo:
- del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte sugli appositi moduli vidimati e di quelle raccolte attraverso la piattaforma digitale;
- dell’iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali comunali.
5. La verifica della regolarità delle firme avviene con le modalità indicate all'art. 4 comma 2.
L’Ufficio Elettorale dà comunicazione dell’esito positivo della verifica complessivamente effettuata ai soggetti interessati.
6. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle firme necessarie, l’Ufficio Elettorale comunale ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati affinché procedano alla loro regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari previsto dal precedente comma 1.
Ove il termine di 120 (centoventi) giorni solari sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l’Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della richiesta di referendum. In tal caso, la richiesta di referendum non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.
7. L’esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
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