NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
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Art. 34: Diritto al voto nelle consultazioni referendarie
1. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie è riconosciuto dallo Statuto del Comune di Milano ai cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, ai cittadini appartenenti agli Stati dell’Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, nonché ai cittadini provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea nei termini indicati nei commi successivi.
2. I cittadini maggiorenni provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed esenti da condanne penali che impediscano l’elettorato attivo secondo la normativa italiana vigente, possono chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi elettorali degli aventi diritto al voto per i referendum popolari comunali. Al “Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” è equiparata la “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell’Unione Europea”, prevista dall’art. 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
3. La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio Elettorale tra il I° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno. L’iscrizione negli elenchi elettorali avviene a cura dell’Ufficio Elettorale entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Gli elenchi degli iscritti sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Milano dall’1 al 15 marzo di ciascun anno.
4. I cittadini di cui al comma 2, inclusi negli appositi elenchi elettorali, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di esserne cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione.
5. I cittadini di cui al comma 2, che siano residenti nel Comune di Milano alla data di indizione della consultazione referendaria e non iscritti negli elenchi nel medesimo previsti, possono altresì presentare la domanda di iscrizione entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data di votazione. L’iscrizione si perfeziona entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni solari. L’elenco degli iscritti è immediatamente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
6. Gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali presso cui sono iscritti al fine delle elezioni del Consiglio Comunale. I soggetti indicati al precedente comma 2 votano nelle Sezioni elettorali cui sono assegnati sulla base dell’indirizzo di residenza. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni. In tal caso l'Ufficio Elettorale di sezione è unico.
7. In corrispondenza all'introduzione di modalità di voto elettronico, può essere disposto che il voto avvenga in sedi diverse da quelle di cui al comma 6, accorpando eventualmente gli elettori di più sezioni.
8. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione sulla base dell’appartenenza alla lista elettorale o all’elenco di sezione trasmessi all'Ufficio stesso, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente Ufficio Elettorale Comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, nella lista elettorale o nell’elenco di sezione.
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