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02/07/2021 15:51
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New proposal at NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Articolo 7: Collegio dei Garanti e forme di tutela della partecipazione
La mancanza dei criteri di nomina del Collegio dei Garanti in questo regolamento non garantisce la necessaria trasparenza di tale istituzione e non ne tutela la dichiarata indipendenza.
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02/07/2021 15:51
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02/07/2021 15:46
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New proposal at NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Articolo 5: Modalità operative di gestione dei processi partecipativi
Il punto 8 indica che l’Amministrazione comunale può opporsi all'attivazione di un processo partecipativo nel caso in cui la materia proposta sia già stata sottoposta ad altro processo partecipativo nel corso del medesimo mandato amministrativo. Questo è contrario al diritto di partecipazione, limitandone il processo a chi arriva prima. La materia proposta, ad esempio un progetto di trasformazione urbana, può essere affrontata da differenti punti di vista. È limitativo e discriminante accettare solo il primo presentato.
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02/07/2021 15:36
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Articolo 5: Modalità operative di gestione dei processi partecipativi
Questo articolo contrasta con il diritto alla partecipazione
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01/07/2021 21:47
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Art. 29: Decisione del Collegio dei Garanti
al termine del comma 2, aggiungere: e/o togliere oggetti non funzionalmente connessi.
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01/07/2021 21:39
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Articolo 21: Decisione del Collegio dei Garanti
al termine del comma 2, aggiungere e/o togliere oggetti non funzionalmente connessi.
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01/07/2021 21:25
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Art. 15: Bilancio partecipativo
Aggiunta al comma 5a ---; della presenza di tali proposte si informano i Cittadini.
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01/07/2021 21:19
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Art. 15: Bilancio partecipativo
Aggiunta al comma 1 ---; della presenza di tali proposte si informano i Cittadini.
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01/07/2021 19:22
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01/07/2021 16:16
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Art. 13: Forme di partecipazione nei servizi pubblici a domanda individuale
Chiedo che per rendere concretamente operativa la partecipazione, vengano accolti nel Regolamento i quattro seguenti punti chiave: 1- Apertura alla partecipazione di rappresentanti di cittadini/associazioni/comitati, che ne abbiano fatto richiesta, all'esame dei progetti presentati al Comune, in primo luogo quelli riguardanti l'urbanistica, anche e soprattutto quando essi si trovino nella loro fase progettuale preliminare. Di conseguenza la partecipazione alle Conferenze dei Servizi sia aperta non solo alle parti interessate, ma anche a rappresentanze di cittadini/associazioni/comitati che ne abbiano fatto richiesta, a tutela della più assoluta trasparenza; 2- il Comune coinvolga direttamente cittadini/associazioni/comitati, che ne abbiano fatto richiesta, nel costante monitoraggio dei lavori esecutivi relativi ai progetti vincitori delle gare d'appalto; 3- Lo stesso avvenga per quanto riguarda la scelta e la realizzazione dei lavori relativi agli oneri di urbanizzazione a scomputo; 4- Per quanto riguarda le Società Partecipate dal Comune di Milano: che vengano resi noti i nomi di tutti i rappresentanti, pubblici e privati, presenti nei Consigli di Ammistrazione; che le loro decisioni vengano pubblicate su apposita pagina web e che al loro interno venga scelto un referente incaricato di tenere i contatti con i cittadini. Grazie Donatella De Col
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01/07/2021 12:19
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01/07/2021 12:02
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30/06/2021 14:16
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Art. 42: Consulte cittadine
Comma 1 integrazione 1. Le consulte cittadine e di quartiere istituite per ambiti tematici territoriali corrispondenti agli 88 NIL del territorio comunale costruite in collaborazione con le Municipalità.
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30/06/2021 14:06
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Art. 15: Bilancio partecipativo
Aggiunta al comma 2 parte finale "Parimenti il bilancio comunale individua le risorse in termini di personale aggiuntivo e formazione del personale preesistente per la gestione adeguata (in termini di tempi e risposte adeguate nell’interfaccia tra uffici comunali e realtà proponenti) del dispositivo del Bilancio Partecipativo".
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29/06/2021 16:47
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29/06/2021 11:48
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29/06/2021 06:34
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28/06/2021 22:56
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Art. 16: Procedimento di attivazione degli istituti e loro esito
in relazione al punto 6 dell'art.16, a una petizione che raggunge il quorum delle 1000 sottoscrizioni deve essere fornita risposta scritta e motivata, entro 45 giorni (a cui si aggiungono i 15 giorni necessari per la verifica di cui al punto 5, che sarebbero riducibili sulla base della osservazione che ho inserito in merito). Quindi in questo momento il Comune si impegna a rispondere a una petizione entro 60 giorni. Ma in qualche caso questo e' un arco di tempo così lungo che l'oggetto stesso della petizione potrebbe non esistere più. PROPONGO quindi di inserire nel regolamento la possibilità di una procedura di urgenza che accorci questo tempo, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata dal fatto che altrimenti viene meno il senso della petizione stessa.
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28/06/2021 22:39
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Art. 16: Procedimento di attivazione degli istituti e loro esito
Se una petizione raggiunge il quorum delle 1000 sottoscrizioni con firme tutte raccolte online, e quindi previa autenticazione con SPID, la verifica (della regolarità e del numero) è già stata fatta (a meno di non dubitare di SPID e del sistema informatico del Comune) e quindi si possono evitare/risparmiare i 15 giorni necessari alla verifica da parte dell'Ufficio Elettorale.