NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MILANO
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Articolo 4 - Conflitto di interessi ed obbligo di astensione
1. Il conflitto di interessi (2) può avere natura reale (attuale), natura potenziale o, infine, natura apparente (o percepito).
2. Per conflitto d'interessi reale (o attuale) si intende il conflitto tra il dovere del dipendente di prestare il proprio servizio per il perseguimento del pubblico interesse dell'Amministrazione ed i propri interessi personali.
La situazione di conflitto di interessi determina:
• l’immissione di una componente estranea nella comparazione degli interessi e dei fini generali, dando luogo ad iniquità e disparità di trattamento e indebolendo l’imparzialità dell’azione amministrativa.
• la sussistenza di una componente estranea che, originando, una specifica situazione, può astrattamente limitare l’equilibrio psicologico. Si determina così esitazione nell’assolvimento del dovere di operare, esclusivamente, per il buon andamento dell’azione amministrativa, agendo quindi in danno, anche non apparente, dell’interesse pubblico.
3. Il conflitto di interessi potenziale si configura laddove, l’interesse personale, estraneo alla pubblica amministrazione, potrebbe potenzialmente evolversi e tendere ad interferire con l’interesse pubblico generale, nei cui riguardi il dipendente ha precisi doveri e responsabilità.
4. Sussiste conflitto d'interesse apparente (percepito) quando il dipendente che partecipa all’adozione di decisioni o ad attività, potendone influenzare in qualsiasi modo il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito dai destinatari delle decisioni adottate o dell’attività amministrativa posta in essere, come una minaccia alla imparzialità e indipendenza del lavoratore stesso.
Ciò fa scaturire un rischio di danno per il pubblico interesse, indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio. Infatti la capacità del dipendente di influenzare in qualsiasi modo il risultato dell’azione amministrativa, tramite le sue competenze e le esperienze/relazioni professionali maturate nel contesto lavorativo anche non di stretto riferimento, unitamente alla sussistenza diretta o indiretta di un interesse particolare/personale, può in concreto alterarne la sua imparzialità con tangibile e/o tracciabile evidenza nelle relazioni e comportamenti posti in essere verso i destinatari delle decisioni adottate o dell’attività amministrativa.
5. Sussiste conflitto di interessi se nello svolgimento dell’attività lavorativa sono coinvolti gli interessi finanziari, economici o altri interessi personali o particolari:
a) del dipendente;
b) del coniuge del dipendente, di suoi conviventi, parenti, affini entro il secondo grado (nonni del coniuge, fratelli e sorelle del coniuge);
c) di persone con cui il dipendente abbia continuità nella frequenza di contatti e di rapporti, o abbia causa pendente (causa civile, o altro giudizio, in corso), grave inimicizia (inimicizia reciproca che deriva da relazioni esterne estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa presso il Comune di Milano), rapporti di credito o debito;
d) di enti pubblici e privati, di istituzioni, di associazioni (anche non riconosciute), di società, di organizzazioni, di comitati, di cui il dipendente, o le persone indicate alle lettere b) o c), facciano parte.
Si esemplificano situazioni di conflitto di interessi: i casi qui indicati hanno valenza esclusivamente esemplificativa e non esaustiv
- L’Ufficio nel quale opera il dipendente è impegnato nella procedura di stipulazione di un contratto con soggetto terzo contraente (es. fornitore di beni e servizi per il Comune di Milano) gestita da uno dei soggetti di cui alle lettere b), c), d):
al dipendente non è consentito interessarsi e/o occuparsi di tale procedura, né delle attività preliminari, endoprocedimentali o successive alla stessa.
- All’Ufficio nel quale opera il dipendente è assegnata l’attività di verifica della qualità e completezza delle prestazioni eseguite da un fornitore del Comune di Milano, alle cui dipendenze opera uno dei soggetti di cui alla lettera b): al dipendente non è consentito interessarsi e/o occuparsi a qualsiasi titolo di tale attività, né di eventuali attività preliminari, endoprocedimentali, o successive alla stessa.
6. In caso di conflitto di interessi il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o di provvedimenti finali, o dallo svolgere attività consistente in adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.
Il dipendente si astiene ogni qualvolta vi sia la mera possibilità di favorire interessi esterni in conflitto con l’interesse pubblico e ogni volta in cui esistano ragioni di convenienza, compresi i casi di conflitto di interessi anche solo a livello potenziale, al fine di prevenire conseguenze negative, compreso il danno all’immagine di imparzialità dell’Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.
7 Quando il dipendente ritiene di trovarsi, in base a quanto indicato nei commi precedenti, in una situazione conflittuale per la quale sussiste l’obbligo di astensione, ne dà immediata comunicazione per iscritto al dirigente responsabile della struttura, specificando le motivazioni della ritenuta astensione.
8. Il dirigente valuta senza ritardo la situazione segnalata dal dipendente ai sensi del comma 7 ed impartisce le disposizioni per prevenire o porre rimedio al conflitto, sollevando il dipendente dall’incarico o dai compiti assegnati.
9. Nel caso in cui il dirigente non ravvisi la sussistenza di una situazione conflittuale, come ad es. nei casi di attività vincolata, dispone la prosecuzione dell’incarico o dei compiti assegnati, motivando espressamente le ragioni in base alle quali lo svolgimento dell’attività da parte del dipendente non configura una situazione di conflitto di interessi, neppure a livello potenziale.
10. Se la situazione conflittuale per la quale sussiste l’obbligo di astensione riguarda un dirigente, la valutazione delle iniziative da assumere viene condotta dal dirigente apicale, sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di concerto con il Direttore Generale.
Se la situazione conflittuale di cui sopra riguarda un dirigente apicale la valutazione delle iniziative da assumere viene condotta dal Direttore Generale di concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
(2) Il conflitto di interesse può altresì essere classificato come “conflitto formale o normato” e “conflitto materiale/strutturale o non normato”.
Il primo ricomprende i casi che trovano espressamente un riferimento in una norma di legge e in cui il legislatore ha previsto una potenziale situazione di interferenza tale da influenzare l’esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione rivestita; nel secondo invece, rientrano ipotesi che non trovano espressamente riferimento in una norma di legge, ma che l’Autorità ritiene pregiudichino l’esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione rivestita ( definizione tratta da ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Working Paper, 3 “ L’ANAC e la disciplina dei conflitti di interessi”).
Osservazioni (2)
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