NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MILANO
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Articolo 20 - Disposizioni particolari per i dipendenti sottoposti a procedimento penale
1. Il dipendente segnala per iscritto al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza di essere coinvolto in un procedimento penale per condotte attinenti lo svolgimento dell’attività lavorativa sin dalla prima conoscenza dell’iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 c.p.p. .
L’attinenza allo svolgimento dell’attività lavorativa sussiste nei casi di procedimento penale avente ad oggetto:
- condotte tenute nello svolgimento dell’attività lavorativa;
- ipotesi di reato configuranti delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit II del c.p.;
- ipotesi di reato ai danni di soggetto minore o di persona interdetta o inabilitata o inferma di mente a carico di dipendenti che rivestono profili professionali di ambito educativo, formativo, socio-assistenziale;
- condotte tenute da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.
2. In tutti i casi di sottoposizione a procedimento penale, e quindi anche quando il procedimento penale riguarda condotte non attinenti o estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di comunicare per iscritto al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza - entro 5 giorni lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza - l’esercizio dell’azione penale o la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio a suo carico.
3. Il dipendente è tenuto a comunicare - entro 48 ore e per iscritto -, al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza di essere stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria a misure cautelari.
Tale obbligo sussiste nel caso di sottoposizione a misure cautelari personali coercitive (allontanamento dalla casa familiare; divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; divieto e obbligo di dimora; arresti domiciliari; custodia cautelare in carcere; custodia cautelare in luogo di cura) e nel caso di sottoposizione a misure cautelari personali interdittive (sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale; sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio; divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali).
Il dipendente è altresì tenuto a comunicare, entro 48 ore e per iscritto, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari l’avvenuta revoca della misura cautelare disposta a suo carico.
Osservazioni (1)
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