NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MILANO
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Modifica a "Articolo 7 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni"
Testo
-1. Il Comune di Milano, nel rispetto della disciplina vigente sul diritto di associazione, riconosce il diritto di ciascun dipendente a far parte di associazioni, organizzazioni o altri organismi, partiti politici e sindacati.--2. Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell’Ufficio.--3. Il dipendente si astiene dal partecipare, specie con ruoli operativi e di gestione, ad associazioni, organizzazioni o altri organismi i cui ambiti di interesse interferiscano anche in maniera non continuativa con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.--4. Il Dirigente responsabile della struttura, fatto salvo il diritto costituzionalmente garantito di adesione a partiti politici e a sindacati, sentito il dipendente nei successivi trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2), valuta la compatibilità dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente alle associazioni o organizzazioni, dandone esito con provvedimento motivato.--5. In caso di accertata incompatibilità, il dipendente dovrà essere trasferito ad altro ufficio, salvo che vengano meno le ragioni di incompatibilità a seguito di rinuncia del dipendente all’adesione o appartenenza all’associazione, organizzazione o altri organismi.--6. Il dipendente è tenuto ad astenersi dal trattare pratiche relative ad associazioni, organizzazioni o altri organismi di cui è membro anche quando non è prevista l’erogazione di contributi economici.--7. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
- +La partecipazione a associazioni e comitati o partiti sono dati sensibili ai sensi del codice della privacy 196.2003 e del regolamento UE 679.2017 e come tali non possono essere oggetto di comunicazione ai diretti superiori gerarchici, innestando meccanismi di controllo diretto o indiretto delle opinioni personali garantito dalla Costituzione. I principi di libertà, indipendenza e il diritto alla riservatezza del dipendente ne verrebbero gravemente compromessi.
Risposta dell'Amministrazione
Non si ritiene di accogliere l'osservazione per le seguenti motivazioni: la norma non prevede un obbligo generalizzato di comunicazione in merito all'appartenenza ad associazioni od organizzazioni, bensì l'obbligo di compiere tale comunicazione nei soli casi di appartenenza ad associazioni od organizzazioni cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell’Ufficio. In tal modo si assicura l'osservanza dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità dell'agire amministrativo, attraverso meccanismi volti ad escludere situazioni di conflitto di interesse, con la libertà di associazione costituzionalmente tutelata. Tale principio è presente anche nel DPR n.62/2013 (art.5).
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