NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MILANO
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
FASE 3: Processo concluso. La deliberazione di Giunta Comunale n. 1369 del 05.11.2021 ha definito il Codice di comportamento aziendale
21/04/2021 - 11/01/2022
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Questa osservazione per la proposta è stata respinta.
Modifica a "Articolo13 - Comportamento in servizio"
Riferimento: MD-PROP-2021-04-859
Testo
Originale
-1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito all’articolo 11 del Codice di Comportamento nazionale, i dipendenti si comportano in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione e l’immagine del Comune di Milano.-2. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione, partecipando attivamente e con responsabilità alla vita dell’Ente, con buon senso, disponibile al confronto e aperto ai cambiamenti richiesti, curando, con atteggiamento di condivisione e collaborazione, la circolazione delle informazioni.-3. Il dipendente assicura e garantisce un aspetto pulito, ordinato e curato, ed abbigliamento decoroso, adeguato al luogo di lavoro ed alle relazioni lavorative con colleghi e cittadinanza.--4. Nei rapporti con i colleghi, il dipendente mantiene un comportamento educato, corretto e composto, assicurando costantemente la massima collaborazione, attenendosi alle disposizioni interne per comunicazioni e segnalazioni, astenendosi da condotte e atteggiamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e cooperazione all’interno degli uffici.-In ogni caso il dipendente si astiene da condotte, poste in essere con qualunque mezzo, che per le caratteristiche, la ripetizione ed insistenza, possano assumere carattere inopportuno, assillante, ossessivo, molesto, tale da creare scompiglio e turbamento nei confronti di colleghi e superiori, o causare intralcio al regolare svolgimento delle attività degli Uffici.--5. Il dipendente non assume comportamenti o atteggiamenti discriminatori con riguardo al sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altre condizioni personali.--6. Il dipendente registra fedelmente e puntualmente ogni ingresso ed ogni uscita dalla sede di lavoro utilizzando l’apposito badge personale che deve essere diligentemente custodito e conservato.-In nessun caso il dipendente cede il proprio badge ad altri, siano essi dipendenti del Comune di Milano o soggetti terzi, né si avvale di altri per provvedere alla registrazione delle entrate ed uscite dalla sede di lavoro.-Il dipendente adempie con correttezza e diligenza ad ogni ulteriore modalità di registrazione della presenza in servizio disposta dall’Amministrazione in alternativa all’utilizzo del badge.--7. Il dipendente usufruisce dei permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, osservando modalità e tempistica previste per la richiesta e per l’autorizzazione dei permessi dalle disposizioni di servizio diffuse dall’Amministrazione anche mediante la loro pubblicazione sulla rete intranet.----8. Durante l’orario di lavoro il dipendente non si allontana dalla sede di lavoro se non per la fruizione di permessi, preventivamente autorizzati, o per esigenze di servizio espressamente e tempestivamente comunicate ed approvate dal Dirigente o dal Responsabile al quale il dipendente è assegnato.--9. Il dipendente utilizza il materiale, le attrezzature ed i servizi telematici e telefonici dell’ufficio unicamente per ragioni di servizio con diligenza e cura, nel rispetto delle Policy aziendali diramate dall’Amministrazione, evitando gli sprechi ed ottimizzando l’impiego delle risorse a disposizione.--10. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità ed il decoro dell’ufficio: si prende cura degli oggetti, strumenti, apparecchiature e macchinari che utilizza mettendo in essere le accortezze necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità; in caso di inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate, ne dà immediata comunicazione al Responsabile.--11. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, fatta salva l’ipotesi in cui ciò si renda necessario per ragioni d’ufficio, subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte del Dirigente responsabile della struttura o del Responsabile al quale il dipendente è assegnato.--12. Ai fini del contenimento delle spese energetiche e della sostenibilità ambientale, il dipendente, al termine del proprio orario di lavoro ed in uscita per la pausa pranzo, provvede allo spegnimento delle luci del proprio ufficio e delle macchine ed attrezzature di cui dispone per motivi di servizio, fatte salve eventuali diverse esigenze tecnologiche. Assicura inoltre l’attuazione delle regole interne previste per la raccolta differenziata.--13. Il dipendente conosce le Policy aziendali e vi dà puntuale applicazione nello svolgimento della prestazione lavorativa.-Le disposizioni contenute nelle Policy aziendali costituiscono disposizioni di servizio. La loro inosservanza determina responsabilità disciplinare, oltre ad eventuali ulteriori forme di responsabilità (penale, civile, amministrativa).-L’Amministrazione rende accessibili le Policy aziendali a mezzo di pubblicazione sulla rete intranet e i Dirigenti e Responsabili ne promuovono la conoscenza all’interno delle singole Unità Organizzative.--14. In particolare, il dipendente non altera in alcun modo le configurazioni informatiche predisposte dall’Amministrazione per tutelare l’integrità delle proprie reti e banche dati e per impedire la visualizzazione e l’acquisizione di contenuti non appropriati e, comunque, non pertinenti all’attività lavorativa. Il dipendente non utilizza la posta elettronica per dibattiti su temi estranei all’attività istituzionale, fatte salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Osservazione
- +L'articolo 13 impone al dipendente alcuni comportamenti che attengono alla sua sfera privata, e alla libertà di opinione garantita dall'art. 21 della Costituzione che non dovrebbero essere esplicitate in un codice di comportamento che prevede sanzioni disciplinari nel caso di atteggiamenti 'non aperti ai cambiamenti richiesti'. Il comma 2 prevede che il dipendente debba curare la circolazione delle informazioni con atteggiamento di condivisione e collaborazione. Tali giudizi e comportamenti, di natura totalmente soggettiva, dovrebbero scaturire per libera scelta e non essere imposti in quanto ledono i principi fondamentali della Costituzione quale la Libertà di opinione (art.21). Il comma 2 si spinge oltre, impone al dipendente una disciplina che coinvolge definizioni completamente oggettive come il 'buon senso', lasciandolo in balia del titale arbitrio sia del Dirigente Responsabile che della Commissione disciplinare degli uffici delle Risorse umane. Una condizione di ricatto che coinvolge la sfera personale e lega l'erogazione di stipendio, premialità, straordinari, particolari responsabilità, indennità di disagio, voti in pagella per le performance all'obbedienza piuttosto che alla professionalità e all'impegno lavorativo.
- +Il successivo comma 4 che vieta al dipendente, quindi anche al delegato sindacale interno votato dai colleghi, di inoltrare comunicazioni che possano turbare il clima di cooperazione all'interno degli uffici, ledere i diritti sindacali nelle comunicazioni via mail, whatsapp e altri mezzi di informazione sindacale ai colleghi, inserendosi indebitamente con giudizi di merito in attività i cui contenuti dovrebbero essere soggetti al solo divieto di insulti o denigrazione ma connotati da libertà e indipendenza. Lo stesso comma chiarisce in seguito quali siano i mezzi di queste comunicazioni dai contenuti vietati, “qualunque mezzo”, censurando la libera espressione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione e all'art. 39 della stessa in cui è previsto che :'Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.'
Risposta dell'Amministrazione
Non si ritiene di accogliere l'osservazione per le seguenti motivazioni: la norma fa unicamente ed espressamente riferimento al comportamento in servizio e pertanto non riguarda la sfera privata del dipendente e la sua libertà di opinione. Come detto oggetto della disposizione è il comportamento in servizio e quindi un ambito diverso da quello rappresentato dall'esercizio delle prerogative sindacali da parte dei dipendenti investiti di tale mandato.
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