NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MILANO
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Modifica a "Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione"
Testo
-1. Il presente codice di comportamento, integra e specifica la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche sono tenuti ad osservare.--2. Le disposizioni del presente codice sono estese, secondo quanto previsto all’art. 21, anche ai collaboratori, consulenti e, ai titolari di un rapporto di lavoro professionale con il Comune di Milano, indipendentemente dalla tipologia di contratto sottoscritto e dal titolo che ne presuppone il loro conferimento, nonché a coloro che collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.--3. Ai fini dell’applicazione del presente codice rileva quindi la funzionalizzazione dell’attività allo svolgimento di interessi pubblici.--4. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le Direzioni prevedono apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione dei doveri derivanti dal Codice di Comportamento Nazionale nonché dal presente Codice secondo quanto previsto all’art. 21.
- +il punto 3 è incomprensibile. Non si capisce qual è il soggetto. E' il regolamento? Va specificato
Risposta dell'Amministrazione
Non si ritiene di accogliere l'osservazione per i seguenti motivi. Il co.3 dell'art. 1 è identico al testo del vigente Codice di Comportamento del C. di Milano. L'attività alla quale fa riferimento la norma è l'attività svolta dai soggetti indicati al comma 1 e al comma 2 ovvero tutti coloro che, a vario titolo, operano nel Comune di Milano (personale dipendente, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori, consulenti, titolari di un rapporto di lavoro professionale, oltre a coloro che collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.). Il comma 3 va letto dunque di seguito ai commi 1 e 2.
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