NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
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Art. 33: Indizione e data di effettuazione dei referendum popolari comunali
1. I referendum di cui al presente titolo sono indetti con decreto del Sindaco almeno 80 (ottanta) giorni prima della consultazione stessa e devono svolgersi annualmente in una sola tornata, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno oppure in quello compreso tra il I° ottobre ed il 30 novembre.
2. I Referendum non possono aver luogo in giornate nelle quali la votazione è impedita a termini di Legge. Negli altri casi, se un’altra votazione che coinvolge gli elettori milanesi è già stata convocata, i Referendum sono convocati nella stessa data.
3. Il Comune informa i cittadini sull’oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando all’Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, almeno 30 (trenta) giorni prima della votazione, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l’esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
4. Dell’indizione è data notizia mediante avviso pubblicato su due giornali quotidiani, scelti tra quelli più diffusi sul territorio milanese.
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Lo Staff di Milano Partecipa
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