NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
#NuovoRegolamentoPartecipazione Raccolta pubblica di osservazioni
Processo concluso - Il Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare è stato modificato.
08/07/2021 - 23/07/2021
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Questa osservazione per la proposta è stata respinta.
Modifica a "Art. 16: Procedimento di attivazione degli istituti e loro esito"
Riferimento: MD-PROP-2021-06-906
Testo
Originale
-1. Ai sensi dell'art. 3, i cittadini possono avanzare al Comune interrogazioni, istanze e petizioni per le finalità specificate dall'articolo 9 dello Statuto comunale presentandole direttamente al Protocollo Generale, inoltrandole mediante i servizi postali, oppure utilizzando la piattaforma digitale per la partecipazione.--2. Con l'interrogazione i cittadini possono chiedere ragione di fatti cagionati o valutazioni assunte dall’Amministrazione comunale con l'istanza possono proporre l’assunzione di specifici provvedimenti o attivare processi di partecipazione ai sensi del presente regolamento; con la petizione possono esporre precise esigenze della comunità e le possibili soluzioni.--3. Il diritto di iniziativa è altresì riconosciuto ad Associazioni, comitati, gruppi informali di cittadini attivi registrati all'anagrafe di cui all'articolo 8 dello Statuto Comunale e all’articolo 8 comma f) del presente regolamento.--4. Le interrogazioni, le istanze, le petizioni e le domande a risposta immediata sono presentate in carta libera o mediante la piattaforma digitale con l'indicazione leggibile del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e documento di identificazione dei presentatori. I presentatori residenti in altri Comuni devono allegare alle interrogazioni, istanze e petizioni, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alla sussistenza del rapporto continuativo con il territorio comunale, indicandone la natura.--5. L'Ufficio elettorale verifica la regolarità e il numero delle firme apposte in formato cartaceo e digitale entro 15 giorni dalla loro presentazione, con le modalità previste all'art. 4 comma 2, e comunica l'esito della verifica all'ufficio competente in materia di partecipazione.--6. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno cinquecento cittadini ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno mille cittadini viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente entro quarantacinque giorni dall'esito della verifica di cui al comma precedente. I testi, con le relative risposte, sono pubblicati sull'ambiente digitale per la partecipazione e all’Albo Pretorio del Comune di Milano e vengono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l’inoltro alla Commissione competente per l'eventuale audizione dei proponenti.--6. Le Domande a risposta immediata sottoscritte da almeno 100 cittadini e recanti l'indicazione del proponente incaricato di presentare la Domanda sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale per la presentazione e la trattazione in aula.
Osservazione
- +Se una petizione raggiunge il quorum delle 1000 sottoscrizioni con firme tutte raccolte online, e quindi previa autenticazione con SPID, la verifica (della regolarità e del numero) è già stata fatta (a meno di non dubitare di SPID e del sistema informatico del Comune) e quindi si possono evitare/risparmiare i 15 giorni necessari alla verifica da parte dell'Ufficio Elettorale.
Risposta dell'Amministrazione
Si tratta di tempistiche massime valutate in modo prudenziale, il che non esclude trattazioni maggiormente celeri.
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Lo Staff di Milano Partecipa
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