NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
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REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM, INTERROGAZIONI, ISTANZE E PETIZIONI, CONSULTE CITTADINE ED UDIENZE PUBBLICHE
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PARTE PRIMA
Articolo 1: Oggetto del Regolamento.
1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto della Città di Milano, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dei seguenti istituti di partecipazione popolare:
a) Deliberazioni di iniziativa popolare;
b) Referendum popolari (consultivo, propositivo, abrogativo);
c) Interrogazioni, istanze, petizioni popolari;
d) Consulte cittadine; e) Udienze pubbliche. A
Articolo 2: Definizioni.
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) Autenticazione di firma: l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive; i Presidenti e i Vicepresidenti dei Municipi sono equiparati ai Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali nelle funzioni previste dall’art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53;
b) Dichiarazione di ammissibilità: la decisione con cui il Collegio dei Garanti accerta che la proposta di deliberazione di iniziativa popolare o la richiesta di referendum presentate sono ammissibili;
c) Dichiarazione di procedibilità: l’atto con cui gli Uffici comunali accertano la regolarità delle firme richieste per la proposta di deliberazione di iniziativa popolare e la richiesta di referendum;
d) Foglio vidimato: il foglio, di dimensione uguale a quello della carta bollata, che deve contenere, sulla prima facciata, a stampa o con stampigliatura, l’oggetto della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il quesito della richiesta referendaria completo di ogni elemento necessario. Il foglio deve essere presentato all’Ufficio comunale competente, a cura del promotore/dei promotori o del proponente/dei proponenti, per l’apposizione del timbro, della data e della firma del funzionario vidimante e deve essere utilizzato per la raccolta delle firme, ove richiesto dal presente Regolamento;
e) Iniziativa popolare: il diritto, riconosciuto ai cittadini indicati all’articolo 11, comma 4, dello Statuto comunale ed ai Consiglieri di Zona, di presentare una proposta di deliberazione inerente materie rientranti nelle attribuzioni del Comune;
f) Interrogazione popolare: la domanda che uno o più soggetti, aventi diritto ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto comunale, rivolgono al Comune per essere informati in merito ai comportamenti o agli aspetti dell’attività dell’Ente, non riscontrabili attraverso l’esercizio del diritto di informazione;
g) Istanza: la richiesta, formulata dai soggetti aventi diritto ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto comunale, mediante cui viene richiesta o sollecitata al Comune l’adozione di provvedimenti o atti; h) Numero minimo di firme richieste: il numero di firme di cittadini titolari del diritto di iniziativa popolare o di referendum, necessarie per attivare le diverse fasi dei procedimenti relativi alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare o alla richiesta di referendum;
i) Petizione: la richiesta, avanzata da soggetti aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto comunale, finalizzata ad esporre comuni necessità;
j) Presentatore: il soggetto che esercita il diritto di presentare al Comune interrogazioni, istanze, petizioni;
k) Primo firmatario: il soggetto che per primo ha sottoscritto interrogazioni, istanze o petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare o richieste di referendum, congiuntamente ad altri cittadini, e a cui vengono inviate le risposte e le comunicazioni inerenti, qualora non sia designato un soggetto diverso;
l) Promotore/Promotori: il soggetto/i soggetti che attiva/attivano la richiesta di referendum popolare comunale;
m) Proponente/Proponenti: il soggetto/i soggetti che esercita/esercitano il diritto di iniziativa popolare;
n) Proposta di deliberazione: l’atto mediante il quale un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di deliberazione di iniziativa popolare;
o) Referendum abrogativo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l’eliminazione totale o parziale, dall’ordinamento comunale, di deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta comunale;
p) Referendum consultivo: la consultazione elettorale con cui viene espresso un orientamento o una scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale;
q) Referendum propositivo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l’adozione di un atto, di un provvedimento o di un parere su materie di competenza del Consiglio o della Giunta comunale;
r) Richiesta di referendum: l’atto con cui un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di referendum;
s) Soggetti Interessati: il proponente/i proponenti della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il promotore/i promotori della richiesta di referendum o, se designato, altro soggetto indicato dai medesimi a ricevere le comunicazioni;
t) Sottoscrizione apposta in forma telematica: l’espressione della volontà di adesione all’iniziativa referendaria, raccolta attraverso il sito web dell’Amministrazione comunale con un sistema di identificazione telematica conforme alle prescrizioni di legge.
PARTE SECONDA
Titolo primo: Iniziativa popolare
Articolo 3: Proposta di deliberazione di iniziativa popolare.
1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa popolare previsto dall’articolo 10 dello Statuto comunale.
2. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazioni inerenti materie rientranti nelle attribuzioni del Comune.
3. Le proposte di deliberazione non possono essere in contrasto con la Costituzione, la Legge o lo Statuto comunale, fatte salve le proposte di modificazione dello Statuto stesso.
Articolo 4: Titolari del diritto di iniziativa popolare.
1. Il diritto di iniziativa popolare è riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, 11, comma 4, e 15, comma 2, dello Statuto comunale:
a) ai cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano ;
b) ai cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune di Milano ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197;
c) ai cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esenti da condanne penali che impediscano l’elettorato attivo ed iscritti negli appositi elenchi elettorali previsti dal successivo articolo 20, comma 2.
2. Il diritto di proporre una deliberazione è riconosciuto, altresì, ai Consiglieri eletti nelle Circoscrizioni di Zona nei termini previsti dal successivo articolo 10.
3. I proponenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutti i dati e le informazioni necessari per la formulazione delle proposte di deliberazione.
Articolo 5: Presentazione della proposta di deliberazione d’iniziativa popolare da parte dei cittadini.
1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere redatta con indicazione dell’oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo. Per facilitarne la redazione sarà reso disponibile apposito schema di proposta di deliberazione sul Portale del Comune di Milano.
2. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) proponenti, con firma autenticata a sensi di legge, e deve essere presentata al Settore Presidenza del Consiglio Comunale.
3. Il Settore Presidenza del Consiglio Comunale verifica che la proposta di deliberazione sia formulata in coerenza con quanto previsto al precedente comma 1 e, tramite l’Ufficio Elettorale, effettua il riscontro 6 delle firme apposte, verificandone il numero e la regolarità, sia sotto il profilo dell’autenticazione che dell’iscrizione dei firmatari nelle liste e negli elenchi elettorali comunali.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata la non conformità della proposta di deliberazione a quanto previsto nel precedente comma 1 ovvero l’insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione il Settore Presidenza del Consiglio Comunale invita i soggetti interessati a modificare il testo della proposta o ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Decorso tale ultimo termine senza che le modifiche e/o integrazioni siano state presentate, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale comunica ai soggetti interessati l’improcedibilità della proposta di deliberazione.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione o della presentazione delle modifiche o integrazioni richieste, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale comunica ai soggetti interessati il positivo riscontro e li invita a raccogliere, entro i 60 (sessanta) giorni solari successivi, le 1.000 (mille) firme autenticate necessarie per il successivo inoltro della proposta di deliberazione al Collegio dei Garanti, che ne decide l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 21, comma 3, dello Statuto comunale. A tal fine vengono computate anche le firme raccolte ai sensi del precedente comma 2 e validate dagli Uffici comunali.
6. Ricevute almeno 1.000 (mille) firme come sopra indicato, nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale, tramite l’Ufficio Elettorale, procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo: a) del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte; b) dell’iscrizione dei firmatari nelle liste o elenchi elettorali comunali.
7. Qualora venga accertata l’insufficienza o l’irregolarità delle firme si applica quanto previsto nel precedente comma 4. Il termine di 20 (venti) giorni indicato al precedente comma 6 si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso inutilmente il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che queste siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l’irregolarità, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale comunica ai soggetti interessati l’improcedibilità della proposta di deliberazione.
Articolo 6: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.
1. Accertata la regolarità delle firme presentate ai sensi del precedente articolo 5, comma 6, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale provvede ad inoltrare la proposta di deliberazione ai Settori competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai 7 soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e all’Ufficio Elettorale.
2. Nel caso di contestuale presentazione di più proposte di deliberazione d’iniziativa popolare, il termine entro cui effettuare la verifica di fattibilità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle proposte presentate.
3. La proposta di deliberazione è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e all’Ufficio Elettorale.
Articolo 7: Decisione del Collegio dei Garanti.
1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l’inammissibilità della proposta di deliberazione nei seguenti casi:
a) quando la proposta di deliberazione riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
b) quando la proposta di deliberazione sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto, fatte salve le proposte di modifica dello Statuto stesso;
c) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 6 abbia avuto esito negativo;
d) quando la proposta di deliberazione comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.
2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della proposta.
3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 3.
4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura del Settore Presidenza del Consiglio nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale ed all’Ufficio Elettorale. La decisione è, altresì, pubblicata sul Portale del Comune di Milano, unitamente al testo della proposta di deliberazione.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione, i proponenti possono apportare alla proposta di deliberazione – per una sola volta - le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la proposta di deliberazione dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 5 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa verifica della fattibilità da parte dei Settori competenti. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.
6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della proposta di deliberazione ritenuti ammissibili, ove separatamente formulati. La proposta di deliberazione potrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 5, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.
Articolo 8: Raccolta delle firme ai fini della discussione della proposta di deliberazione.
1. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti abbia dichiarato ammissibile la proposta di deliberazione, con la comunicazione di cui al precedente articolo 7, comma 4, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale invita i soggetti interessati a raccogliere le 5.000 (cinquemila) firme necessarie per la procedibilità della proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 dello Statuto.
2. Le firme devono essere raccolte su fogli vidimati dall’Ufficio Elettorale in cui sia riportato il testo della proposta di deliberazione. I fogli devono contenere nella prima pagina lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell’Ufficio Elettorale e recare, altresì, i dati identificativi dei sottoscrittori (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma). Nella quarta pagina di ciascun foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte in fogli vidimati relativi alla presentazione di altre proposte di iniziativa popolare. I fogli vengono vidimati dall’Ufficio Elettorale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla presentazione. La raccolta delle 5.000 (cinquemila) firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l’Ufficio Elettorale nel termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla prima consegna dei fogli vidimati.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale, tramite l’Ufficio Elettorale, verifica la loro regolarità secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6, e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.
4. Nel caso in cui sia stata accertata l’insufficienza o l’irregolarità delle firme necessarie, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale ne dà tempestiva comunicazione agli interessati affinché procedano alla regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine dei 90 (novanta) giorni previsto dal precedente comma 1. Ove il termine di 90 (novanta) giorni sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione. In tal caso, la proposta di deliberazione non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.
5. L’esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale ed all’Ufficio Elettorale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano.
Articolo 9: Deliberazione della proposta.
1. Nel caso di esito positivo della verifica e previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla comunicazione della conclusione positiva dell'iter di cui agli articoli precedenti la proposta di deliberazione è iscritta all'Ordine del giorno dell'Organo deliberativo competente.
2. La proposta deve essere deliberata dall'Organo comunale competente entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di iscrizione all'Ordine del giorno.
Articolo 10: Presentazione della proposta di deliberazione da parte dei Consiglieri delle Circoscrizioni di Zona.
1. Il diritto di presentare una proposta di deliberazione è riconosciuto anche ai Consiglieri di Zona in numero pari al 10 % (dieci per cento) dei Consiglieri complessivamente assegnati alle Zone.
2. La proposta, redatta nei modi di cui all’articolo 5 comma 1, sottoscritta dai proponenti con firme autenticate a sensi di Legge, con l’indicazione della Zona di appartenenza ed il nome e cognome dei Consiglieri sottoscrittori, deve essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale.
3. Tale Direzione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, provvede alla verifica del numero e della regolarità delle firme e si pronuncia in merito.
4. Qualora, dai riscontri effettuati, la suddetta Direzione accerti l’insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, invita il primo firmatario, o altro Consigliere di Zona designato a ricevere le comunicazioni, ad integrare le firme mancanti entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Il termine di cui al precedente comma si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
5. Nel caso in cui, scaduto il termine per la presentazione delle integrazioni richieste, permanga l’insufficienza o l'irregolarità delle firme necessarie, la Direzione competente comunica il risultato della verifica e la conseguente improcedibilità della proposta al primo firmatario o ad altro Consigliere di Zona designato a ricevere le comunicazioni.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento è regolato dagli articoli precedenti intendendosi sostituito il Settore Presidenza del Consiglio Comunale con la Direzione competente in materia di Decentramento territoriale.
Titolo secondo: I referendum popolari
Capo Primo: L’iniziativa referendaria
Articolo 11: Referendum comunali.
1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali previsti negli articoli da 11 a 15 dello Statuto comunale.
2. A norma dei citati articoli sono ammessi referendum consultivi, abrogativi e propositivi.
3. I referendum non possono essere indetti nelle materie indicate nell’articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale.
Articolo 12: Diritto a promuovere le consultazioni referendarie.
1. Hanno diritto a promuovere i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo:
a) i cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle relative liste elettorali;
b) i cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197;
c) i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esenti da condanne penali che impediscano l’elettorato attivo ed iscritti negli appositi elenchi elettorali previsti dal successivo articolo 20, comma 2 e seguenti.
2. Il diritto in oggetto è esercitabile, nei limiti delle disposizioni statutarie e del presente Regolamento, anche dai Consigli di Zona e dal Consiglio Comunale.
Articolo 13: Presentazione della richiesta di Referendum da parte di cittadini.
1. La richiesta di referendum, sottoscritta dal Promotore/dai Promotori, deve essere presentata all’Ufficio Elettorale comunale corredata da almeno 1000 (mille) firme, autenticate a sensi di legge, previste dall’art. 15, comma 2, dello Statuto comunale ai fini della verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti. La richiesta deve essere redatta con l’esatta indicazione della tipologia di referendum richiesto (consultivo, propositivo, abrogativo) e del relativo quesito.
2. In particolare, il quesito referendario deve esplicitare: a) nel caso di referendum consultivo: l’orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi; b) nel caso di referendum propositivo: l’atto, il provvedimento o il parere di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi; 11 c) nel caso di referendum abrogativo: la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l’identificazione, sulla cui eliminazione dall’ordinamento comunale la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.
3. L’Ufficio Elettorale comunale effettua il riscontro del numero delle firme e ne verifica la regolarità sia sotto il profilo dell’autenticazione sia dell’iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l’insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, l’Ufficio Elettorale comunale - entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla protocollazione della richiesta di referendum - invita i soggetti interessati ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta di integrazione. Il termine di 20 (venti) giorni si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l’irregolarità, l’Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati l’improcedibilità della richiesta di referendum.
5. Nel caso di referendum abrogativo l’Ufficio Elettorale comunale verifica, altresì, che non sia decorso il termine di 120 giorni dall’esecutività della deliberazione oggetto di referendum e, qualora sia decorso, ne comunica l’improcedibilità ai soggetti interessati.
6. Prima della presentazione della richiesta di referendum all’Ufficio Elettorale comunale, i soggetti Promotori hanno facoltà di consultare il Collegio dei Garanti di cui all’art. 21 dello Statuto comunale ai fini della formulazione del quesito referendario.
Articolo 14: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.
1. Accertata la regolarità delle firme presentate ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, l’Ufficio Elettorale comunale provvede ad inoltrare la richiesta di referendum ai Settori competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile della medesima, prevista dall’articolo 15 comma 3 dello Statuto, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale.
2. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.
3. La richiesta di Referendum è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. 1
Articolo 15: Decisione del Collegio dei Garanti.
1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente la inammissibilità della richiesta di Referendum nei seguenti casi:
a. quando il quesito referendario abbia ad oggetto gli atti o i provvedimenti di cui all’articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale;
b. quando il quesito referendario riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
c. quando il quesito referendario sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con lo Statuto;
d. quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 14 abbia avuto esito negativo; e. quando il quesito referendario comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.
2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della richiesta.
3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 14, comma 3.
4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell’Ufficio Elettorale comunale nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. La decisione è, altresì, pubblicata sul Portale del Comune di Milano, unitamente al testo del quesito referendario.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione – e per una sola volta - i promotori possono apportare alla richiesta di referendum le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la richiesta di referendum dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 13 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa acquisizione della verifica di fattibilità tecnica e/o contabile. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.
6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. e), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della richiesta ritenuti ammissibili, ove separatamente proposti. La richiesta potrà essere ripresentata con la modalità di cui al precedente articolo 13, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.
Articolo 16: Raccolta, deposito e verifica delle firme.
1. Nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla comunicazione di ammissibilità della richiesta di referendum, i Promotori provvedono a consegnare all’Ufficio Elettorale i fogli da vidimare per la raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme previste dall’art. 12, comma 1, dello Statuto comunale.
2. Il foglio deve contenere nella prima pagina lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell’Ufficio Elettorale e recare, altresì, le indicazioni relative ai sottoscrittori: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma; nella quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte in fogli vidimati al fine della presentazione di altre richieste di referendum. I fogli vengono vidimati dall’Ufficio Elettorale entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro presentazione. La raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l’Ufficio Elettorale nel termine dei 120 (centoventi) giorni solari previsto dall’art. 12, comma 2, dello Statuto comunale decorrenti dalla prima consegna dei fogli vidimati.
3. Nel caso di referendum di cui al precedente art. 13, comma 2, la raccolta delle firme avviene anche in forma telematica attraverso un sistema di identificazione certa del sottoscrittore conforme alle prescrizioni dell’articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Nella sezione del sito web destinata alla raccolta delle firme il cittadino può esprimere l’adesione all’iniziativa referendaria, previa autenticazione con le proprie credenziali personali. Il sistema rilascia ricevuta dell’avvenuta apposizione della sottoscrizione.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito delle firme, l’Ufficio Elettorale procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo: del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte sugli appositi moduli vidimati e di quelle raccolte in via telematica; dell’iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali comunali.
5. Per la verifica della regolarità delle firme apposte in forma telematica, l’Ufficio Elettorale riceve dal Servizio Informatico comunale l’elenco dei sottoscrittori, corredato dalla relativa attestazione che certifica l’avvenuto utilizzo delle credenziali personali da parte di ciascun sottoscrittore per l’accesso e la sottoscrizione stessa. Sulla base di tale attestazione, l’Ufficio Elettorale certifica il numero di firme apposte con sistema telematico e procede alla verifica dell’iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali. L’Ufficio Elettorale dà comunicazione dell’esito positivo della verifica complessivamente effettuata ai soggetti interessati.
6. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle firme necessarie, l’Ufficio Elettorale comunale ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati affinché procedano alla loro regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari previsto dal precedente comma 1. Ove il termine di 120 (centoventi) giorni solari sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l’Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della richiesta di referendum. In tal caso, la richiesta di referendum non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.
7. L’esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano.
Articolo 17: Iniziativa referendaria del Consiglio Comunale.
1. In caso di Referendum popolare d’iniziativa del Consiglio Comunale, la decisione in merito all’ammissibilità della consultazione referendaria è assorbita dai pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal parere di legittimità rilasciato dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.
Articolo 18: Iniziativa referendaria dei Consigli di Zona.
1. Al fine della presentazione della richiesta di Referendum consultivo ed abrogativo di cui all’art. 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, il Consiglio di Zona che delibera per primo trasmette la propria deliberazione agli altri Consigli di Zona invitandoli ad aderire, e nomina un Consigliere delegato per la presentazione al Comune della richiesta stessa. Gli altri Consigli che fanno propria la richiesta nominano anch'essi un proprio delegato. L'ultima delle deliberazioni deve essere adottata non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della prima deliberazione, e comunque, nel caso di referendum abrogativo, entro i 120 (centoventi) giorni dall’esecutività della deliberazione oggetto di referendum, pena l’improcedibilità della richiesta.
2. La richiesta di referendum in oggetto dev’essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale che, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, procede alla verifica del rispetto dei termini di cui al comma precedente e delle maggioranze previste dall’articolo 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, dandone comunicazione al Consigliere di Zona a tal fine delegato.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo il procedimento è disciplinato dagli articoli precedenti, intendendosi sostituito l’Ufficio Elettorale con la Direzione competente in materia di decentramento.
Capo Secondo: Indizione, votazione ed effetti del referendum
Articolo 19: Indizione e data di effettuazione dei referendum popolari comunali.
1. I referendum di cui al presente titolo sono indetti con decreto del Sindaco almeno 80 (ottanta) giorni prima della consultazione stessa e devono svolgersi annualmente in una sola tornata, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno oppure in quello compreso tra il I° ottobre ed il 30 novembre.
2. I Referendum non possono aver luogo in giornate nelle quali la votazione è impedita a termini di Legge. Negli altri casi, se un’altra votazione che coinvolge gli elettori milanesi è già stata convocata, i Referendum sono convocati nella stessa data.
3. Il Comune informa i cittadini sull’oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando all’Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, almeno 30 (trenta) giorni prima della votazione, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l’esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul Portale del Comune di Milano.
4. Dell’indizione è data notizia mediante avviso pubblicato su due giornali quotidiani, scelti tra quelli più diffusi sul territorio milanese.
Articolo 20: Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.
1. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie è riconosciuto dallo Statuto del Comune di Milano ai cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, ai cittadini appartenenti agli Stati dell’Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, nonché ai cittadini provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea nei termini indicati nei commi successivi.
2. I cittadini maggiorenni provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed esenti da condanne penali che impediscano l’elettorato attivo secondo la normativa italiana vigente, possono chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi elettorali degli aventi diritto al voto per i referendum popolari comunali. Al “Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” è equiparata la “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell’Unione Europea”, prevista dall’art. 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
3. La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio Elettorale tra il I° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno. L’iscrizione negli elenchi elettorali avviene a cura dell’Ufficio Elettorale entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Gli elenchi degli iscritti sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Milano dall’1 al 15 marzo di ciascun anno.
4. I cittadini di cui al comma 2, inclusi negli appositi elenchi elettorali, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di esserne cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione.
5. I cittadini di cui al comma 2, che siano residenti nel Comune di Milano alla data di indizione della consultazione referendaria e non iscritti negli elenchi nel medesimo previsti, possono altresì presentare la domanda di iscrizione entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data di votazione. L’iscrizione si perfeziona entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni solari. L’elenco degli iscritti è immediatamente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
6. Gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali presso cui sono iscritti al fine delle elezioni del Consiglio Comunale. I soggetti indicati al precedente comma 2 votano nelle Sezioni elettorali cui sono assegnati sulla base dell’indirizzo di residenza. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni. In tal caso l'Ufficio Elettorale di sezione è unico.
7. In corrispondenza all'introduzione di modalità di voto elettronico, può essere disposto che il voto avvenga in sedi diverse da quelle di cui al comma 6, accorpando eventualmente gli elettori di più sezioni. 8. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione sulla base dell’appartenenza alla lista elettorale o all’elenco di sezione trasmessi all'Ufficio stesso, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente Ufficio Elettorale Comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, nella lista elettorale o nell’elenco di sezione.
Articolo 21: Disciplina della propaganda referendaria.
1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie comunali si applicano le disposizioni di cui all’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352. 2. Il Comune, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, invia agli elettori comunicazione via posta elettronica contenente sia le modalità di voto sia i testi oggetto di votazione.
Articolo 22: Schede per il Referendum popolare comunale.
1. Le schede per il Referendum popolare comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito completo, seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.
Articolo 23: Uffici Elettorali.
1. L'Ufficio Elettorale di sezione, ai fini del Referendum popolare comunale, è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio Comunale. Per le sezioni nella cui circoscrizione rientrano ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, o vi siano elettori con diritto al voto domiciliare, è nominato un ulteriore scrutatore.
2. L'Ufficio Elettorale centrale, ai fini del Referendum, è presieduto da un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Milano ed è composto da altri due membri designati rispettivamente dal Prefetto e dal Sindaco, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del Referendum, scelti fra gli elettori idonei all'ufficio di membro dell'Ufficio Elettorale di sezione. Le funzioni di Segretario dell'ufficio sono svolte dal Direttore del Settore Servizi Civici o da altro Dirigente, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
3. I componenti degli Uffici Elettorali hanno diritto ad una indennità pari a quella prevista per i componenti degli Uffici Elettorali ai fini della elezione del Consiglio Comunale.
Articolo 24: Costituzione dell’Ufficio Elettorale di sezione e operazioni di votazione.
1. Il giorno della votazione l'Ufficio Elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari all’apertura delle votazioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fatta esclusione per le giornate di festività religiosa della Chiesa cattolica o di confessioni diverse, pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno.
3. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Possono altresì essere stabilite, con ordinanza del Sindaco, per tutte o parte delle Sezioni, modalità di voto elettronico atte a garantire la segretezza, la fedele registrazione e la inalterabilità del voto espresso dal singolo elettore.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, i rappresentanti designati dai Promotori e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dai Promotori o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.
Articolo 25: Scrutini ed esito della votazione.
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.
2. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle medesime presso l’Ufficio Elettorale del Comune.
3. Di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio elettorale di sezione è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate.
4. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente Titolo.
Articolo 26: Risultato della consultazione e sua proclamazione.
1. L'Ufficio Elettorale centrale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.
2. Il risultato del Referendum è dichiarato con decreto del Sindaco, pubblicato all’Albo Pretorio e sul Portale del Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
Titolo terzo: Altri istituti della partecipazione popolare
Articolo 27: Interrogazioni popolari, istanze e petizioni.
1. I cittadini aventi diritto ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto possono avanzare al Comune interrogazioni, istanze e petizioni per le finalità specificate dall'articolo 9 dello Statuto comunale indirizzate al Sindaco, presentandole direttamente al Protocollo Generale, oppure inoltrandole mediante i servizi postali o altre forme previste dalla Legge.
2. Le interrogazioni, le istanze e le petizioni che non contengano l'indicazione leggibile del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza dei presentatori sono archiviate. I presentatori residenti in altri Comuni devono allegare alle interrogazioni, istanze e petizioni, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alla sussistenza del rapporto continuativo con il territorio comunale, indicandone la natura.
3. Le interrogazioni sottoscritte da almeno 500 (cinquecento) cittadini e le istanze e petizioni sottoscritte da almeno 1000 (mille) cittadini, a cui viene data risposta scritta e motivata ai sensi dell’art. 9, comma 2, dello Statuto Comunale, sono pubblicate, con le relative risposte, all’Albo Pretorio del Comune di Milano e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l’inoltro alla Commissione competente.
Articolo 28: Udienze pubbliche.
1. L'udienza pubblica è:
a) indetta dall'Amministrazione Comunale qualora essa intenda adottare deliberazioni relative a piani territoriali, strumenti urbanistici generali e grandi opere pubbliche a rilevanza cittadina;
b) convocata su argomenti o proposte relative a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente, qualora la 19 richiesta sia sottoscritta da un numero di 1000 (mille) cittadini, secondo le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
2. Le proposte di deliberazione di cui all’articolo precedente, lett. a), con i pareri dei Consigli di Zona e delle Consulte se prescritti, devono essere portate a conoscenza dei cittadini unitamente agli eventuali elaborati tecnici e progettuali relativi all'intervento, mediante pubblicazione sul Portale del Comune e nelle sedi dei Consigli di Zona, precisando l’oggetto, il luogo e la data di convocazione dell'udienza pubblica. La richiesta di udienza pubblica da parte dei cittadini, di cui al precedente comma 1 lett. b), viene pubblicata sul Portale del Comune e nelle sedi dei Consigli di Zona entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
3. L’udienza pubblica è indetta dal Sindaco o dall’Assessore delegato entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.
4. L'udienza pubblica è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato, eventualmente coadiuvato dal Segretario Generale o da un Vice Segretario Generale e, se del caso, da altro Assessore competente per materia.
5. All'udienza pubblica possono svolgere interventi unicamente i rappresentanti delle Associazioni di cui all'articolo 7 dello Statuto e i soggetti in rappresentanza di non meno di 300 (trecento) cittadini o persone aventi un rapporto continuativo con il territorio comunale. Modalità e termini di intervento sono regolati dall'Amministrazione alla fissazione della data dell'udienza stessa.
6. Durante l'udienza pubblica è possibile illustrare rilievi scritti, qualora siano stati sottoscritti da più di 500 (cinquecento) cittadini.
7. Il Sindaco o l'Assessore da lui designato presenta in Consiglio Comunale una relazione riassuntiva delle risultanze dell'udienza pubblica. Il Consiglio o la Giunta Comunale, in base alle rispettive competenze, forniscono adeguata motivazione delle deliberazioni che non abbiano recepito i rilievi di cui al comma precedente.
8. Le firme per la richiesta di udienza pubblica, intervento e presentazione dei rilievi sono apposte di seguito su fogli, vidimati in unica data a cura dell'Ufficio Elettorale, nei quali è riportato, anche sinteticamente, l’oggetto dell’udienza pubblica, il contenuto dell'intervento o del rilievo. Ciascuna firma deve essere accompagnata dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché degli estremi di un documento di riconoscimento. I fogli vidimati devono essere inoltrati al Sindaco, che provvederà alla trasmissione all’Assessorato di competenza. Sulle firme raccolte l’Amministrazione provvederà alla verifica su un campione non inferiore al 10% delle medesime.
9. All'udienza pubblica si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale, anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante la seduta.
Articolo 29: Consulte cittadine.
1. Le Consulte cittadine, istituite per ambiti e materie specifici e funzionanti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, sono composte da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), determinato con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’esecutività della suddetta deliberazione consiliare viene pubblicato apposito bando contenente le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i requisiti richiesti ed i criteri mediante cui esse saranno valutate. Possono chiedere di far parte della Consulta cittadina gli Enti, gli Organismi Cittadini e le Associazioni di cui all'articolo 7 dello Statuto nonché le Organizzazioni Sindacali e di Categoria operanti nei Settori di attività della Consulta stessa. Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione.
3. Le candidature sono valutate, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, da una Commissione tecnica composta dal Dirigente e da due funzionari del Settore competente per materia. Le risultanze della verifica sono trasmesse al Sindaco ed alla Commissione Consiliare competente, individuata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, nomina i componenti della Consulta tra le persone designate dai soggetti di cui ai commi 2 e 3, le cui candidature siano state ritenute ammissibili in sede istruttoria. Per ogni Ente, Associazione e Organizzazione Sindacale e di Categoria non può essere designato più di un rappresentante.
5. Le Consulte eleggono nel proprio seno un Presidente – incaricato di coordinarne i lavori e di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale – ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
6. Le Consulte si riuniscono in via ordinaria ogni 3 (tre) mesi, e in via straordinaria qualora:
a) si tratti di proposte di deliberazione per le quali il provvedimento istitutivo ne abbia stabilito il parere obbligatorio,
b) per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato, o
c) su richiesta della metà più uno dei suoi membri.
7. Qualora il parere della Consulta sia obbligatorio ai sensi del precedente comma 6, esso deve essere allegato alla proposta di delibera di adozione del provvedimento e reso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale. In caso di parere non reso nei suddetti termini, ne viene fatta menzione nella proposta di deliberazione.
8. In occasione delle riunioni, l'Amministrazione mette a disposizione della Consulta locali idonei e fornisce, con congruo anticipo, gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di competenza.
9. Le sedute della Consulta sono pubbliche, fatto salvo quanto diversamente disposto dal proprio Presidente. I soggetti terzi possono eseguire foto o riprese audio video degli Amministratori, dei membri delle Consulte e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente autorizzati dal Presidente, al quale rivolgono specifica richiesta scritta per la singola seduta in svolgimento o per più 21 sedute. Le richieste pervenute entro 24 ore dall’inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell’inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente. Per ogni altro aspetto relativo alle riprese audiovisive, si fa riferimento al relativo Regolamento comunale.
Parte terza
Articolo 30: Norma transitoria.
1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento e fino alla prima compilazione degli appositi elenchi elettorali di cui all’articolo 20 comma 2, sono ammessi a sottoscrivere proposte di deliberazioni di iniziativa popolare e richieste di referendum anche i cittadini maggiorenni provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 comma 4 dello Statuto Comunale e di cui al presente Regolamento, che abbiano richiesto l’iscrizione negli elenchi.
2. In tal caso tutti i termini previsti per la verifica delle firme da parte dell’Ufficio Elettorale si intendono prorogati di ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi.
Articolo 31: Sospensione dei termini.
1. I termini di cui agli articoli 6 commi 1 e 2, 7 comma 3, 9 comma 1, 14 comma 1 e 2, 15 comma 3, 19 comma 1 sono sospesi nei seguenti periodi: - dal 23 dicembre al 7 gennaio; - dal 10 al 20 agosto.
Articolo 32: Forme di pubblicità.
1. Tutte le iniziative popolari e referendarie sono pubblicate sul Portale del Comune, unitamente ai provvedimenti connessi al procedimento.
2. Il Sindaco informa i dipendenti comunali della possibilità di essere incaricati ai sensi dell’art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53 all’autenticazione delle firme a sostegno delle iniziative popolari e referendarie. A tal fine, il Sindaco è tenuto ad informare i dipendenti comunali dell’avvio della raccolta firme su ciascuna iniziativa popolare, includendo nella comunicazione l’oggetto delle iniziative e i contatti del Comitato promotore.
Articolo 33: Disposizione di rinvio.
1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di Referendum nazionale. 22
Articolo 34: Entrata in vigore del Regolamento.
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.