NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MILANO
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Articolo 17 - Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano al personale dirigente.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati in relazione alle indicazioni e ai contenuti del Piano della Performance( ) e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
In particolare l’adozione di un comportamento organizzativo adeguato trova espressione in capacità che qualificano la prestazione lavorativa attesa da ciascun dirigente che si identificano nel saper:
- comprendere il cambiamento, anche in una logica di anticipazione;
- integrare competenze e coinvolgere altre Unità Organizzative ed altre professionalità su obiettivi comuni;
- prospettare e rappresentare scenari e soluzioni, anche adattandosi ad eventi imponderati o imprevisti;
- relazionarsi con attori nazionali e locali per rimuovere vincoli;
- render conoscibili i risultati raggiunti, essere trasparenti nei confronti dei controlli interni/esterni e riorientare la propria azione per tendere al miglioramento della performance;
- leggere il grado di soddisfazione dei cittadini e sentirsi responsabili nei confronti della Città;
- mettere a fuoco gli obiettivi e programmare le conseguenti azioni mantenendo una visione d’insieme sulle priorità.
3.Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione.
4. Il dirigente adempie, secondo le modalità ed entro i termini definiti dall’Amministrazione, ai doveri di dichiarazione e di produzione documentale previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dall’art. 13 comma 3 del Codice di Comportamento Nazionale e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, anche con specifico riferimento all’eventuale insorgenza di cause di incompatibilità dell’incarico ricoperto o di nuova assegnazione
5. Il dirigente osserva le disposizioni particolari previste per i dirigenti dal Codice di Comportamento nazionale nonché gli obblighi di comportamento previsti dal CCNL, ed assicura il rispetto della legge e delle direttive impartite dall’Amministrazione. Nell’espletamento dell’incarico assegnato persegue l’interesse pubblico e la tutela dell’immagine dell’Amministrazione, anche mediante la costante attività di vigilanza e monitoraggio volta a prevenire l’insorgenza di situazioni di conflitto di interessi nell’ambito della struttura cui è preposto.
6 Il dirigente provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nella struttura cui è preposto e ad applicare la misura della rotazione straordinaria, come prevista e disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Le modalità di applicazione di tale misura cautelare, nonché le ipotesi di reato al cui ricorrere essa assume carattere obbligatorio sono individuate nel suddetto Piano.
La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento che motivi adeguatamente la sussistenza o meno di un effettivo pregiudizio all’immagine d’imparzialità dell’Ente derivante dalla condotta corruttiva imputata. Tale provvedimento deve altresì motivare adeguatamente la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato, o la scelta del suo mantenimento nel posto occupato al momento della commissione del fatto contestato o al momento dell’avvio del procedimento penale.
La misura si applica anche nel caso in cui le condotte contestate siano state compiute in uffici o amministrazioni diverse da quelle in cui il dipendente si trovi all’avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva.
Restano in ogni caso salve le ipotesi di applicazione delle misure cautelari e disciplinari previste dai CCNL e dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Il dirigente, sulla base di quanto previsto dalla Metodologia di valutazione della performance adottata dall’Amministrazione, effettua la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, fornendo anche apposite istruzioni al personale addetto alla struttura cui è preposto, evita la diffusione di notizie non rispondenti al vero riguardanti l'organizzazione, l'attività e i dipendenti del Comune di Milano. Favorisce iniziative volte ad implementare la conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Amministrazione, favorendo così anche una maggior diffusione del senso di appartenenza all’Amministrazione.
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